Art. 10 Ristrutturazione edilizia 1. Nelle more dell'approvazione della nuova disciplina regionale sull'edilizia, ai fini delle procedure autorizzative relative alle ristrutturazioni edilizie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001: a) gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, anche al fine di consentire l'utilizzo di nuove tecniche costruttive, possono essere realizzati con l'integrale demolizione delle strutture murarie preesistenti, purche' la nuova costruzione sia realizzata con il medesimo volume e all'interno della sagoma del fabbricato precedente; b) gli interventi di ristrutturazione edilizia con ampliamento di cui all'art. 10, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, qualora realizzati mediante integrale demolizione e ricostruzione dell'edificio esistente, per la parte in cui mantengono volumi e sagoma esistenti sono considerati, ai fini delle prescrizioni in materia di indici di edificabilita' e di ogni ulteriore parametro di carattere quantitativo, ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 e non nuova costruzione, mentre e' considerata nuova costruzione la sola parte relativa all'ampliamento che rimane soggetta alle normative previste per tale fattispecie.