Art. 10 
 
                      Ristrutturazione edilizia 
 
    1. Nelle more dell'approvazione della nuova disciplina  regionale
sull'edilizia, ai fini delle procedure  autorizzative  relative  alle
ristrutturazioni edilizie ai sensi del decreto del  Presidente  della
Repubblica n. 380/2001: 
    a) gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 3,
comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della  Repubblica  n.
380/2001, anche al fine di consentire l'utilizzo  di  nuove  tecniche
costruttive, possono essere realizzati  con  l'integrale  demolizione
delle strutture murarie preesistenti, purche'  la  nuova  costruzione
sia realizzata con il medesimo volume e all'interno della sagoma  del
fabbricato precedente; 
    b) gli interventi di ristrutturazione edilizia con ampliamento di
cui all'art. 10, comma 1, lettera  c),  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 380/2001, qualora realizzati  mediante  integrale
demolizione e ricostruzione dell'edificio esistente, per la parte  in
cui mantengono volumi e sagoma esistenti sono  considerati,  ai  fini
delle prescrizioni in materia di indici di edificabilita' e  di  ogni
ulteriore  parametro  di  carattere  quantitativo,   ristrutturazione
edilizia, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto  del
Presidente della Repubblica n.  380/2001  e  non  nuova  costruzione,
mentre e'  considerata  nuova  costruzione  la  sola  parte  relativa
all'ampliamento che rimane soggetta alle normative previste per  tale
fattispecie.