Art. 11 
 
              Interventi a favore dei soggetti disabili 
 
    1. La realizzazione degli interventi di cui alla  presente  legge
funzionali alla fruibilita'  di  edifici  adibiti  ad  abitazione  di
soggetti riconosciuti invalidi dalla competente commissione, ai sensi
dell'art. 4 della legge 5 febbraio 1992,  n.  104  «Legge-quadro  per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate», da' diritto alla riduzione delle somme dovute a titolo
di costo di costruzione in relazione all'intervento,  in  misura  del
100 per cento, sulla base dei criteri definiti dalla Giunta regionale
ai sensi dell'art. 10, comma 2, della legge regionale  n.  12  luglio
2007, n. 16 «Disposizioni generali in materia di  eliminazione  delle
barriere architettoniche».