Art. 2 Interventi edilizi 1. Per le finalita' di cui all'art. 1, in deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e territoriali, comunali, provinciali e regionali, e' consentito l'ampliamento degli edifici esistenti nei limiti del 20 per cento del volume se destinati ad uso residenziale e del 20 per cento della superficie coperta se adibiti ad uso diverso. 2. L'ampliamento di cui al comma 1 deve essere realizzato in aderenza rispetto al fabbricato esistente o utilizzando un corpo edilizio contiguo gia' esistente; ove cio' non risulti possibile oppure comprometta l'armonia estetica del fabbricato esistente puo' essere autorizzata la costruzione di un corpo edilizio separato, di carattere accessorio e pertinenziale. 3. Nei limiti dell'ampliamento di cui al comma 1 sono da computare l'eventuale recupero dei sottotetti esistenti al 31 marzo 2009 aventi le caratteristiche di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 6 aprile 1999, n. 12 «Recupero dei sottotetti esistenti a fini abitativi» con esclusione dei sottotetti esistenti oggetto di contenzioso in qualsiasi stato e grado del procedimento. 4. In caso di edifici composti da piu' unita' immobiliari l'ampliamento puo' essere realizzato anche separatamente per ciascuna di esse, compatibilmente con le leggi che disciplinano il condominio negli edifici, fermo restando il limite complessivo stabilito al comma 1. In ipotesi di case a schiera l'ampliamento e' ammesso qualora venga realizzato in maniera uniforme con le stesse modalita' su tutte le case appartenenti alla schiera. 5. La percentuale di cui al comma 1 e' elevata di un ulteriore 10 per cento nel caso di utilizzo di tecnologie che prevedano l'uso di fonti di energia rinnovabile con una potenza non inferiore a 3 Kwh, ancorche' gia' installati.