Art. 2 
 
                         Interventi edilizi 
 
    1. Per le finalita' di cui all'art. 1, in deroga alle  previsioni
dei  regolamenti   comunali   e   degli   strumenti   urbanistici   e
territoriali,  comunali,  provinciali  e  regionali,  e'   consentito
l'ampliamento degli edifici esistenti nei limiti del 20 per cento del
volume se destinati ad uso residenziale e  del  20  per  cento  della
superficie coperta se adibiti ad uso diverso. 
    2. L'ampliamento di cui al comma  1  deve  essere  realizzato  in
aderenza rispetto al fabbricato  esistente  o  utilizzando  un  corpo
edilizio contiguo gia' esistente;  ove  cio'  non  risulti  possibile
oppure comprometta l'armonia estetica del fabbricato  esistente  puo'
essere autorizzata la costruzione di un corpo edilizio  separato,  di
carattere accessorio e pertinenziale. 
    3. Nei  limiti  dell'ampliamento  di  cui  al  comma  1  sono  da
computare l'eventuale recupero dei sottotetti esistenti al  31  marzo
2009 aventi le caratteristiche di cui all'art. 2, comma 1, lettere a)
e b) della legge  regionale  6  aprile  1999,  n.  12  «Recupero  dei
sottotetti esistenti a fini abitativi» con esclusione dei  sottotetti
esistenti oggetto di contenzioso  in  qualsiasi  stato  e  grado  del
procedimento. 
    4. In  caso  di  edifici  composti  da  piu'  unita'  immobiliari
l'ampliamento puo' essere realizzato anche separatamente per ciascuna
di esse, compatibilmente con le leggi che disciplinano il  condominio
negli edifici, fermo restando  il  limite  complessivo  stabilito  al
comma 1. In ipotesi  di  case  a  schiera  l'ampliamento  e'  ammesso
qualora venga realizzato in maniera uniforme con le stesse  modalita'
su tutte le case appartenenti alla schiera. 
    5. La percentuale di cui al comma 1 e' elevata di un ulteriore 10
per cento nel caso di utilizzo di tecnologie che prevedano  l'uso  di
fonti di energia rinnovabile con una potenza non inferiore a  3  Kwh,
ancorche' gia' installati.