Art. 3 
 
Interventi per  favorire  il  rinnovamento  del  patrimonio  edilizio
                              esistente 
 
    1. La Regione promuove la  sostituzione  e  il  rinnovamento  del
patrimonio edilizio esistente mediante la demolizione e ricostruzione
degli edifici realizzati  anteriormente  al  1989  e  legittimati  da
titoli abilitativi che necessitano di essere  adeguati  agli  attuali
standard qualitativi, architettonici, energetici,  tecnologici  e  di
sicurezza. 
    2. Per incentivare gli interventi di cui al comma  1  finalizzati
al perseguimento degli attuali standard  qualitativi  architettonici,
energetici, tecnologici e di sicurezza in deroga alle previsioni  dei
regolamenti comunali e degli strumenti  urbanistici  e  territoriali,
comunali, provinciali e  regionali,  sono  consentiti  interventi  di
integrale demolizione e ricostruzione che prevedano aumenti  fino  al
40 per cento del volume esistente per gli edifici residenziali e fino
al 40 per cento della superficie coperta per quelli  adibiti  ad  uso
diverso, purche' situati in zona territoriale propria e solo  qualora
per la ricostruzione vengano utilizzate tecniche costruttive  di  cui
alla legge regionale 9 marzo 2007, n.  4  «Iniziative  ed  interventi
regionali a favore dell'edilizia sostenibile». A tali fini la  giunta
regionale,  entro  sessanta  giorni  dall'entrata  in  vigore   della
presente legge, integra le linee guida di cui all'art. 2 della  legge
regionale n.  4/2007,  prevedendo  la  graduazione  della  volumetria
assentibile in ampliamento in funzione della qualita'  ambientale  ed
energetica dell'intervento. 
    3. La percentuale del 40 per cento puo' essere elevata al 50  per
cento nel caso in cui l'intervento di cui al  comma  2  comporti  una
ricomposizione planivolumetrica con forme architettoniche diverse  da
quelle esistenti comportanti la modifica dell'area di sedime  nonche'
delle sagome degli edifici  originari  e  sia  oggetto  di  un  piano
attuativo ai sensi della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 «Norme
per il governo del territorio» e successive modificazioni. 
    4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche
nel caso che gli edifici siano demoliti o  in  corso  di  demolizione
sulla base di un regolare titolo abilitativo, purche', all'entrata in
vigore della presente legge, non sia gia' avvenuta la ricostruzione.