Art. 5 
 
Interventi  per  favorire  l'installazione  di  impianti   solari   e
                            fotovoltaici 
 
    1. Non concorrono a formare cubatura le pensiline  e  le  tettoie
realizzate su abitazioni esistenti alla data  di  entrata  in  vigore
della  presente  legge,  finalizzate  all'installazione  di  impianti
solari e fotovoltaici, cosi' come definiti dalla  normativa  statale,
di tipo integrato o parzialmente integrato, con potenza non superiore
a 6 kWp. 
    2. Le pensiline e le tettoie di cui al comma 1 sono  realizzabili
anche in zona  agricola  e  sono  sottoposte  a  denuncia  di  inizio
attivita' (DIA). 
    3. La Giunta  regionale,  entro  novanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge, stabilisce le caratteristiche
tipologiche e dimensionali delle pensiline e tettoie di cui al  comma
1.