Art. 6 Titolo abilitativo edilizio e procedimento 1. Le disposizioni della presente legge di carattere straordinario prevalgono sulle norme dei regolamenti degli enti locali e sulle norme tecniche dei piani e regolamenti urbanistici contrastanti con esse. 2. Gli interventi di cui agli articoli 2, 3 e 4 sono sottoposti a denuncia di inizio attivita' (DIA) ai sensi degli articoli 22 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia» e successive modifiche e integrazioni. 3. La DIA deve essere corredata dalla seguente documentazione: a) attestazione del titolo di legittimazione; b) asseverazione del professionista abilitato che sottoscrive la DIA, con la quale attesta la conformita' delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati, come integrati dalle norme di cui alla presente legge, e non in contrasto con quelli adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonche' la sussistenza di tutte le condizioni cui la presente legge subordina la realizzazione dell'intervento; c) elaborati progettuali richiesti dal regolamento edilizio e dallo strumento urbanistico vigente; d) parere dell'autorita' competente ai sensi dell'art. 23, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 e successive modificazioni, nel caso di intervento su immobile vincolato; e) documenti previsti dalla parte seconda del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 qualora ne ricorrano i presupposti; f) autocertificazione sulla conformita' del progetto alle norme di sicurezza e a quelle igienico-sanitarie. 4. L'esecuzione dei lavori e' in ogni caso subordinata agli adempimenti previsti dall'art. 90, comma 9, lettera e) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 «Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.