Art. 7 Oneri e incentivi 1. Per gli interventi di cui agli articoli 2 e 3, il contributo di costruzione e' ridotto del 60 per cento nell'ipotesi di edificio o unita' immobiliari destinati a prima abitazione del proprietario o dell'avente titolo. 2. I comuni possono stabilire ulteriori incentivi di carattere economico in caso di utilizzo delle tecniche costruttive della bioedilizia o che prevedano il ricorso alle energie rinnovabili.