Art. 7 
 
                          Oneri e incentivi 
 
    1. Per gli interventi di cui agli articoli 2 e 3,  il  contributo
di costruzione e' ridotto del 60 per cento nell'ipotesi di edificio o
unita' immobiliari destinati a prima abitazione  del  proprietario  o
dell'avente titolo. 
    2. I comuni possono stabilire ulteriori  incentivi  di  carattere
economico in  caso  di  utilizzo  delle  tecniche  costruttive  della
bioedilizia o che prevedano il ricorso alle energie rinnovabili.