Art. 9 
 
                       Ambito di applicazione 
 
    1. Gli interventi previsti dagli articoli 2, 3 e  4  non  trovano
applicazione per gli edifici: 
      a) ricadenti all'interno dei centri storici ai sensi  dell'art.
2  del  decreto  ministeriale  2  aprile  1968,   n.   1444   «Limiti
inderogabili di densita' edilizia, di  altezza,  di  distanza  fra  i
fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati  agli  insediamenti
residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attivita'
collettive, al verde pubblico o a  parcheggi  da  osservare  ai  fini
della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di
quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n.
765»; 
      b)  vincolati  ai  sensi  della  parte  seconda   del   decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 «Codice dei beni culturali  e  del
paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137» e
successive modificazioni; 
      c) oggetto  di  specifiche  norme  di  tutela  da  parte  degli
strumenti  urbanistici  e  territoriali  che   non   consentono   gli
interventi edilizi previsti dai medesimi articoli 2, 3 e 4; 
      d) ricadenti nelle aree di  inedificabilita'  assoluta  di  cui
all'art. 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 «Norme in materia  di
controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni,  recupero  e
sanatoria delle opere edilizie», o di quelle dichiarate inedificabili
per sentenza o provvedimento amministrativo; 
      e)  anche  parzialmente  abusivi  soggetti  all'obbligo   della
demolizione; 
      f) aventi  destinazione  commerciale  qualora  siano  volti  ad
eludere  o  derogare  le  disposizioni  regionali   in   materia   di
programmazione, insediamento  ed  apertura  di  grandi  strutture  di
vendita, centri commerciali e parchi commerciali; 
      g) ricadenti in aree dichiarate ad alta pericolosita' idraulica
e nelle quali non e' consentita l'edificazione ai sensi  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 «Norme  in  materia  ambientale»  e
successive modificazioni. 
    2. Con gli interventi previsti dagli articoli 2, 3 e 4  non  puo'
essere modificata la destinazione d'uso  degli  edifici,  tranne  nel
caso di  cui  all'art.  2,  comma  2,  in  relazione  all'ampliamento
realizzato mediante l'utilizzo di un  corpo  edilizio  contiguo  gia'
esistente.   In   ogni   caso   gli   ampliamenti   sono   consentiti
esclusivamente su aree che abbiano una destinazione  compatibile  con
la destinazione d'uso dell'edificio da ampliare. 
    3. Gli interventi di cui agli articoli 2 e 3  che  riguardano  la
prima casa di abitazione si applicano, fermo restando quanto previsto
dai commi 1 e 2, sin dall'entrata in vigore della presente legge. 
    4. Gli interventi di cui agli articoli 2,3 e 4  sono  subordinati
all'esistenza delle opere di urbanizzazione primaria ovvero  al  loro
adeguamento in ragione del maggiore carico  urbanistico  connesso  al
previsto aumento di volume o di superficie degli  edifici  esistenti,
ad  esclusione  degli  interventi  realizzati  sulla  prima  casa  di
abitazione. 
    5. Fermo restando quanto previsto dai commi 1, 2, 3 e 4, i comuni
entro il termine del  30  ottobre  2009  deliberano,  sulla  base  di
specifiche   valutazioni   di   carattere   urbanistico,    edilizio,
paesaggistico ed ambientale,  se  o  con  quali  ulteriori  limiti  e
modalita' applicare la normativa di cui  agli  articoli  2,  3  e  4.
Decorso  inutilmente  tale  termine  la  giunta  regionale,  entro  i
successivi quindici giorni, nomina un  commissario  ad  acta  con  il
compito di convocare, entro e non oltre dieci  giorni,  il  consiglio
comunale ai fini dell'eventuale adozione del provvedimento. 
    6. L'istanza intesa ad ottenere il  titolo  abilitativo  per  gli
ampliamenti di cui all'art. 2 riguarda  anche  i  fabbricati  il  cui
progetto o richiesta del  titolo  abilitativo  edilizio  siano  stati
presentati al  comune  entro  il  31  marzo  2009.  Per  gli  edifici
residenziali in zona agricola l'ampliamento del 20 per cento  qualora
sia realizzato sulla prima casa di  abitazione,  e'  calcolato  sulla
volumetria massima assentibile ai sensi della vigente normativa. 
    7. Le istanze relative agli interventi di cui agli articoli 2,  3
e 4 devono essere presentate entro ventiquattro mesi  dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge ed i relativi  interventi,  ad
esclusione di quelli sulla prima  casa  di  abitazione,  non  possono
iniziare prima del decorso del termine di cui al comma 5  e  comunque
non prima del rilascio del titolo edilizio ove previsto. 
    8. Sono fatte  salve  le  disposizioni  in  materia  di  distanze
previste dalla normativa statale vigente. 
    9.  E  comunque  ammesso  l'aumento  della  superficie  utile  di
pavimento  all'interno  del  volume  autorizzato,  nel  rispetto  dei
parametri igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente.