Art. 3 
                      Reddito minimo garantito 
    1.  Il  reddito  minimo  garantito  si  articola  nelle  seguenti
prestazioni: 
      a) per i beneficiari indicati all'art. 4, comma 1, lettere a) e
b), in somme di denaro non superiori a 7 mila euro annui,  rivalutate
sulla base degli indici sul costo della vita elaborati  dall'istituto
nazionale di statistica (ISTAT); 
      b) per i beneficiari indicati all'art. 4, comma 1, lettere c) e
d), in somme di denaro non superiori a 7 mila euro annui,  rivalutate
sulla base degli indici sul costo della vita elaborati  dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT), calcolate tenendo conto del criterio
di  proporzionalita'  riferito   al   reddito   percepito   nell'anno
precedente ed erogate nelle misure indicate nel  regolamento  di  cui
all'art. 7. In ogni caso la somma tra il reddito percepito  nell'anno
precedente e il beneficio erogato non puo' essere superiore a 7  mila
euro. 
    2. Le prestazioni dirette di cui al comma 1 sono  cumulabili  con
trattamenti previdenziali ed  assistenziali  percepiti  dal  soggetto
beneficiario, entro i limiti degli importi  stabiliti  ai  sensi  del
medesimo comma 1, ma non sono compatibili con l'erogazione  di  altri
contributi percepiti allo stesso fine. 
    3. Le prestazioni previste dal comma 1 sono personali e non  sono
cedibili a terzi. 
    4. Le amministrazioni provinciali e comunali,  nell'ambito  delle
proprie competenze e delle risorse nazionali, regionali,  provinciali
e comunali disponibili, possono prevedere, per i soggetti di  cui  al
comma 1 del presente articolo, ulteriori interventi. 
    5. La Regione eroga ai beneficiari di cui all'art.  4  una  quota
d'importo   pari   alla   trattenuta   previdenziale    proporzionata
all'entita' dell'erogazione economica da versare nell'apposito fondo,
di cui all'art. 9, gestito dalla stessa Regione.  L'interessato,  una
volta cessata la fruizione del beneficio, anche per il venire meno di
una delle condizioni legittimanti, ha diritto di  cumulare  le  quote
maturate nel fondo  con  quelle  maturate  presso  la  propria  cassa
previdenziale pubblica di riferimento. 
    6.  La  Regione,  compatibilmente  con  le  risorse  disponibili,
istituendo ovvero rifinanziando annualmente con la legge  finanziaria
un apposito capitolo di bilancio, puo' contribuire  al  finanziamento
di ulteriori prestazioni volte a: 
      a) garantire la circolazione gratuita, previo accordo  con  gli
enti interessati, sulle linee di trasporto pubblico locale su gomma e
metropolitane, in attuazione di quanto previsto dall'art.  31,  comma
3-quater, della legge regionale 16 luglio 1998, n.  30  (disposizioni
in materia di trasporto pubblico locale); 
      b) favorire la fruizione di attivita' e  servizi  di  carattere
culturale, ricreativo o sportivo; 
      c)  contribuire  al  pagamento  delle  forniture  di   pubblici
servizi; 
      d) garantire la gratuita' dei libri di testo scolastici; 
      e)  erogare  contributi  per  ridurre  l'incidenza  del   costo
dell'affitto  sul  reddito  percepito  nei  confronti  dei   soggetti
beneficiari di cui all'art. 4, titolari di contratto di locazione.