Art. 3 Reddito minimo garantito 1. Il reddito minimo garantito si articola nelle seguenti prestazioni: a) per i beneficiari indicati all'art. 4, comma 1, lettere a) e b), in somme di denaro non superiori a 7 mila euro annui, rivalutate sulla base degli indici sul costo della vita elaborati dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT); b) per i beneficiari indicati all'art. 4, comma 1, lettere c) e d), in somme di denaro non superiori a 7 mila euro annui, rivalutate sulla base degli indici sul costo della vita elaborati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), calcolate tenendo conto del criterio di proporzionalita' riferito al reddito percepito nell'anno precedente ed erogate nelle misure indicate nel regolamento di cui all'art. 7. In ogni caso la somma tra il reddito percepito nell'anno precedente e il beneficio erogato non puo' essere superiore a 7 mila euro. 2. Le prestazioni dirette di cui al comma 1 sono cumulabili con trattamenti previdenziali ed assistenziali percepiti dal soggetto beneficiario, entro i limiti degli importi stabiliti ai sensi del medesimo comma 1, ma non sono compatibili con l'erogazione di altri contributi percepiti allo stesso fine. 3. Le prestazioni previste dal comma 1 sono personali e non sono cedibili a terzi. 4. Le amministrazioni provinciali e comunali, nell'ambito delle proprie competenze e delle risorse nazionali, regionali, provinciali e comunali disponibili, possono prevedere, per i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, ulteriori interventi. 5. La Regione eroga ai beneficiari di cui all'art. 4 una quota d'importo pari alla trattenuta previdenziale proporzionata all'entita' dell'erogazione economica da versare nell'apposito fondo, di cui all'art. 9, gestito dalla stessa Regione. L'interessato, una volta cessata la fruizione del beneficio, anche per il venire meno di una delle condizioni legittimanti, ha diritto di cumulare le quote maturate nel fondo con quelle maturate presso la propria cassa previdenziale pubblica di riferimento. 6. La Regione, compatibilmente con le risorse disponibili, istituendo ovvero rifinanziando annualmente con la legge finanziaria un apposito capitolo di bilancio, puo' contribuire al finanziamento di ulteriori prestazioni volte a: a) garantire la circolazione gratuita, previo accordo con gli enti interessati, sulle linee di trasporto pubblico locale su gomma e metropolitane, in attuazione di quanto previsto dall'art. 31, comma 3-quater, della legge regionale 16 luglio 1998, n. 30 (disposizioni in materia di trasporto pubblico locale); b) favorire la fruizione di attivita' e servizi di carattere culturale, ricreativo o sportivo; c) contribuire al pagamento delle forniture di pubblici servizi; d) garantire la gratuita' dei libri di testo scolastici; e) erogare contributi per ridurre l'incidenza del costo dell'affitto sul reddito percepito nei confronti dei soggetti beneficiari di cui all'art. 4, titolari di contratto di locazione.