(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 15 del 21 aprile 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Finalita' 1. La Regione, al fine di promuovere lo sviluppo e la valorizzazione della produzione agricola regionale e contribuire al contenimento dei costi ambientali legati al trasporto delle merci, interviene per sostenere il consumo dei prodotti provenienti dalle aziende agricole ubicate nel territorio regionale. 2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione: a) incentiva l'utilizzo dei prodotti delle aziende agricole regionali nei servizi di ristorazione collettiva offerti da enti pubblici; b) promuove l'utilizzo dei prodotti delle aziende agricole regionali da parte delle imprese esercenti la somministrazione di alimenti e bevande e la vendita al pubblico; c) organizza e promuove campagne di informazione sui prodotti delle aziende agricole regionali.