(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 15 
                         del 21 aprile 2009) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
                              Promulga 
 
    la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
                              Finalita' 
 
    1.  La  Regione,  al  fine  di  promuovere  lo  sviluppo   e   la
valorizzazione della produzione agricola regionale e  contribuire  al
contenimento dei costi ambientali legati al  trasporto  delle  merci,
interviene per sostenere il consumo dei  prodotti  provenienti  dalle
aziende agricole ubicate nel territorio regionale. 
    2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione: 
    a) incentiva  l'utilizzo  dei  prodotti  delle  aziende  agricole
regionali nei servizi di  ristorazione  collettiva  offerti  da  enti
pubblici; 
    b)  promuove  l'utilizzo  dei  prodotti  delle  aziende  agricole
regionali da parte delle imprese  esercenti  la  somministrazione  di
alimenti e bevande e la vendita al pubblico; 
    c) organizza e promuove campagne  di  informazione  sui  prodotti
delle aziende agricole regionali.