Art. 2 
 
        Utilizzo dei prodotti agricoli regionali nei servizi 
         di ristorazione collettiva offerti da enti pubblici 
 
    1. I servizi di ristorazione collettiva  offerti  direttamente  o
tramite affidamento dalla Regione, dagli enti locali e dai rispettivi
enti  pubblici  dipendenti  nonche'  dagli  istituti   scolastici   e
prescolastici pubblici e dalle strutture sanitarie  pubbliche  devono
garantire  che  nella  preparazione  dei  pasti  sia  utilizzata  una
percentuale di prodotti  agricoli  provenienti  da  aziende  agricole
ubicate nel territorio regionale non inferiore al 50  per  cento,  in
termini  di  valore,  dei  prodotti  agricoli,   anche   trasformati,
complessivamente utilizzati su base annua. 
    2. Negli appalti pubblici di servizi o di fornitura  di  prodotti
alimentari ed agroalimentari destinati alla ristorazione  di  cui  al
comma  1  costituisce  titolo  preferenziale   per   l'aggiudicazione
l'utilizzo di prodotti agricoli provenienti  dalle  aziende  agricole
ubicate nel territorio regionale in misura superiore alla percentuale
di cui al comma 1. 
    3. Al fine di favorire l'informazione degli utenti, i gestori dei
servizi di cui al presente articolo sono tenuti ad esporre,  in  modo
adeguato, le informazioni sulla provenienza  regionale  dei  prodotti
agricoli utilizzati nella preparazione dei pasti somministrati. 
    4. Sono fatti salvi, fino alla  loro  scadenza,  i  contratti  in
essere alla data di entrata in vigore della presente legge.