Art. 2 Utilizzo dei prodotti agricoli regionali nei servizi di ristorazione collettiva offerti da enti pubblici 1. I servizi di ristorazione collettiva offerti direttamente o tramite affidamento dalla Regione, dagli enti locali e dai rispettivi enti pubblici dipendenti nonche' dagli istituti scolastici e prescolastici pubblici e dalle strutture sanitarie pubbliche devono garantire che nella preparazione dei pasti sia utilizzata una percentuale di prodotti agricoli provenienti da aziende agricole ubicate nel territorio regionale non inferiore al 50 per cento, in termini di valore, dei prodotti agricoli, anche trasformati, complessivamente utilizzati su base annua. 2. Negli appalti pubblici di servizi o di fornitura di prodotti alimentari ed agroalimentari destinati alla ristorazione di cui al comma 1 costituisce titolo preferenziale per l'aggiudicazione l'utilizzo di prodotti agricoli provenienti dalle aziende agricole ubicate nel territorio regionale in misura superiore alla percentuale di cui al comma 1. 3. Al fine di favorire l'informazione degli utenti, i gestori dei servizi di cui al presente articolo sono tenuti ad esporre, in modo adeguato, le informazioni sulla provenienza regionale dei prodotti agricoli utilizzati nella preparazione dei pasti somministrati. 4. Sono fatti salvi, fino alla loro scadenza, i contratti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.