Art. 3 
 
             Promozione dei prodotti agricoli regionali 
            nella somministrazione e vendita al pubblico 
 
    1. Alle imprese esercenti  attivita'  di  somministrazione  o  di
vendita al pubblico di alimenti e  bevande  operanti  nel  territorio
regionale  che,  nell'ambito  degli  acquisti  di  prodotti  agricoli
effettuati nel corso dell'anno, si approvvigionino per almeno  il  30
per cento, in  termini  di  valore,  di  prodotti  provenienti  dalle
aziende agricole ubicate nel territorio regionale, viene concesso, al
fine  di  pubblicizzarne  l'attivita',  l'uso  di  un  apposito  logo
regionale. 
    2. L'approvvigionamento dei prodotti di cui  al  comma  1,  nella
percentuale ivi indicata, deve essere documentato  nelle  fatture  di
acquisto che devono riportare l'indicazione dell'origine, la  natura,
la quantita' e la qualita' dei prodotti acquistati. 
    3. Le imprese di cui al comma 1  sono  inserite  in  un  apposito
circuito promozionale  regionale,  da  realizzare  nell'ambito  delle
iniziative  e  degli  eventi  promozionali  della  Regione   per   la
valorizzazione dei prodotti agricoli regionali. 
    4. La Regione, con regolamento adottato ai  sensi  dell'art.  47,
comma 2, lettera b) dello Statuto, definisce: 
      a) il contenuto e le caratteristiche del logo di cui al comma 1
e le relative modalita' di rilascio, di utilizzo e di revoca; 
    b)  le  modalita'  di  realizzazione   del   circuito   regionale
promozionale di cui al comma 3.