Art. 3 Promozione dei prodotti agricoli regionali nella somministrazione e vendita al pubblico 1. Alle imprese esercenti attivita' di somministrazione o di vendita al pubblico di alimenti e bevande operanti nel territorio regionale che, nell'ambito degli acquisti di prodotti agricoli effettuati nel corso dell'anno, si approvvigionino per almeno il 30 per cento, in termini di valore, di prodotti provenienti dalle aziende agricole ubicate nel territorio regionale, viene concesso, al fine di pubblicizzarne l'attivita', l'uso di un apposito logo regionale. 2. L'approvvigionamento dei prodotti di cui al comma 1, nella percentuale ivi indicata, deve essere documentato nelle fatture di acquisto che devono riportare l'indicazione dell'origine, la natura, la quantita' e la qualita' dei prodotti acquistati. 3. Le imprese di cui al comma 1 sono inserite in un apposito circuito promozionale regionale, da realizzare nell'ambito delle iniziative e degli eventi promozionali della Regione per la valorizzazione dei prodotti agricoli regionali. 4. La Regione, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 47, comma 2, lettera b) dello Statuto, definisce: a) il contenuto e le caratteristiche del logo di cui al comma 1 e le relative modalita' di rilascio, di utilizzo e di revoca; b) le modalita' di realizzazione del circuito regionale promozionale di cui al comma 3.