Art. 2 
 
                             Definizione 
 
    1. Ai fini della  presente  legge  si  definiscono  sottotetti  i
volumi sovrastanti l'ultimo  piano  dell'edificio  o  di  sue  parti,
compresi nella sagoma di copertura, che, all'atto  del  rilascio  del
relativo titolo abilitativo, non siano stati  computati  come  volumi
residenziali.