Art. 3 
 
                     Condizioni per il recupero 
 
    1. Possono essere recuperati a fini  abitativi,  previo  rilascio
del relativo titolo edilizio abilitativo, i sottotetti esistenti alla
data di entrata in vigore della presente  legge,  purche'  attigui  o
comunque annessi ad unita' immobiliari ubicate nel medesimo edificio,
qualora sussistono le seguenti condizioni: 
      a) l'edificio dove e' ubicato il sottotetto deve  essere  stato
legittimamente realizzato ovvero condonato ai sensi  della  normativa
vigente in materia di sanatoria di abusi edilizi; 
      b) l'altezza media interna netta che, nel caso in cui il solaio
sovrastante, o una sua porzione, non sia orizzontale, si intende come
la  distanza  tra  il  solaio  di  calpestio  ed  il  piano  virtuale
orizzontale, mediano tra il punto  piu'  alto  e  quello  piu'  basso
dell'intradosso del solaio sovrastante ad esso, deve  essere  fissata
in 2,40 metri per gli spazi ad  uso  abitazione,  riducibile  a  2,20
metri per gli spazi accessori o di servizio; per gli edifici siti nei
comuni montani  e  nei  territori  montani  dei  comuni  parzialmente
montani, e' ammessa una riduzione  dell'altezza  media  sino  a  2,20
metri anche per gli spazi ad uso abitazione; 
      c) nei locali con soffitto a volta l'altezza media e' calcolata
come media aritmetica tra l'altezza dell'imposta e quella  del  colmo
della volta stessa, misurata dal pavimento al loro intradosso con una
tolleranza fino al 5 per  cento;  il  rapporto  aeroilluminante  deve
essere pari o superiore a un sedicesimo (1/16); 
      d)  in  caso  di  soffitto  non  orizzontale,  ferma   restando
l'altezza media di cui alla lettera b), l'altezza della parete minima
non puo'  essere  inferiore  a  1,50  metri  per  gli  spazi  ad  uso
abitazione ed a 1,30 metri per gli spazi accessori o di servizio; 
      e) gli eventuali spazi di altezza inferiore ai  minimi  di  cui
alla lettera b) devono essere chiusi mediante opere murarie o  arredi
fissi e ne e' consentito l'uso come spazio di  servizio  destinato  a
guardaroba o ripostiglio;  in  corrispondenza  delle  fonti  di  luce
diretta la chiusura di tali spazi non e' prescritta; 
      f) sono consentite modificazioni delle altezze di  colmo  e  di
gronda nonche' delle linee di pendenza delle falde unicamente al fine
di assicurare i parametri fissati dalla presente legge. 
    2. Ai fini del raggiungimento dell'altezza media di cui al  comma
1, lettere b) e c) e' consentito l'abbassamento dell'ultimo solaio  e
la  conseguente  modifica  della  quota  d'imposta  dello  stesso,  a
condizione che non incida negativamente sulla statica e sul prospetto
dell'edificio e che siano rispettati i requisiti minimi di agibilita'
dei locali sottostanti, previsti dalla normativa vigente, nonche'  le
norme sismiche. 
    3.  L'intervento  di  recupero  dei  sottotetti,  se  volto  alla
realizzazione di nuove unita' immobiliari, e' subordinato all'obbligo
di reperimento di spazi  per  parcheggi  pertinenziali  nella  misura
prevista dagli strumenti  della  pianificazione  comunale  e  con  un
minimo di 1 metro quadrato ogni 10 metri cubi della  volumetria  resa
abitativa ed un massimo di  25  metri  quadrati  per  ciascuna  nuova
unita' immobiliare. 
    4.  Qualora  sia   dimostrata   l'impossibilita',   per   mancata
disponibilita' di spazi idonei, di assolvere all'obbligo  di  cui  al
comma 3, e'  consentito,  anche  in  deroga  ai  regolamenti  edilizi
vigenti, l'intervento di recupero dei sottotetti previo versamento al
comune di una somma pari al  costo  base  di  costruzione  per  metro
quadrato di spazio per parcheggi da reperire. Tale somma deve  essere
destinata alla realizzazione di parcheggi da parte del comune. 
    5. Non sono assoggettati al versamento di  cui  al  comma  4  gli
interventi di recupero dei  sottotetti  realizzati  in  immobili  per
l'edilizia residenziale pubblica destinata  all'assistenza  abitativa
di proprieta' del comune o delle Aziende territoriali per  l'edilizia
residenziale pubblica (ATER). 
    6. Nei comuni destinatari del fondo  regionale  per  il  sostegno
all'accesso alle abitazioni in locazione di  cui  all'art.  14  della
legge regionale 6 agosto  1999,  n.  12  (Disciplina  delle  funzioni
amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale
pubblica) l'intervento di recupero  dei  sottotetti,  se  volto  alla
realizzazione di nuove unita' immobiliari, e', altresi',  subordinato
all'obbligo di destinare la nuova unita' immobiliare alla locazione a
canone concordato di cui all'art. 2, comma 3, della legge 9  dicembre
1998, n.  431  (Disciplina  delle  locazioni  e  del  rilascio  degli
immobili adibiti ad uso abitativo)  e  successive  modifiche  per  un
periodo non inferiore a otto anni, fatto salvo  il  caso  in  cui  la
medesima unita' immobiliare sia utilizzata  come  prima  casa  da  un
parente in  linea  retta  del  proprietario,  con  l'obbligo  di  non
alienarla per un periodo pari a cinque anni.