Art. 3 Condizioni per il recupero 1. Possono essere recuperati a fini abitativi, previo rilascio del relativo titolo edilizio abilitativo, i sottotetti esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, purche' attigui o comunque annessi ad unita' immobiliari ubicate nel medesimo edificio, qualora sussistono le seguenti condizioni: a) l'edificio dove e' ubicato il sottotetto deve essere stato legittimamente realizzato ovvero condonato ai sensi della normativa vigente in materia di sanatoria di abusi edilizi; b) l'altezza media interna netta che, nel caso in cui il solaio sovrastante, o una sua porzione, non sia orizzontale, si intende come la distanza tra il solaio di calpestio ed il piano virtuale orizzontale, mediano tra il punto piu' alto e quello piu' basso dell'intradosso del solaio sovrastante ad esso, deve essere fissata in 2,40 metri per gli spazi ad uso abitazione, riducibile a 2,20 metri per gli spazi accessori o di servizio; per gli edifici siti nei comuni montani e nei territori montani dei comuni parzialmente montani, e' ammessa una riduzione dell'altezza media sino a 2,20 metri anche per gli spazi ad uso abitazione; c) nei locali con soffitto a volta l'altezza media e' calcolata come media aritmetica tra l'altezza dell'imposta e quella del colmo della volta stessa, misurata dal pavimento al loro intradosso con una tolleranza fino al 5 per cento; il rapporto aeroilluminante deve essere pari o superiore a un sedicesimo (1/16); d) in caso di soffitto non orizzontale, ferma restando l'altezza media di cui alla lettera b), l'altezza della parete minima non puo' essere inferiore a 1,50 metri per gli spazi ad uso abitazione ed a 1,30 metri per gli spazi accessori o di servizio; e) gli eventuali spazi di altezza inferiore ai minimi di cui alla lettera b) devono essere chiusi mediante opere murarie o arredi fissi e ne e' consentito l'uso come spazio di servizio destinato a guardaroba o ripostiglio; in corrispondenza delle fonti di luce diretta la chiusura di tali spazi non e' prescritta; f) sono consentite modificazioni delle altezze di colmo e di gronda nonche' delle linee di pendenza delle falde unicamente al fine di assicurare i parametri fissati dalla presente legge. 2. Ai fini del raggiungimento dell'altezza media di cui al comma 1, lettere b) e c) e' consentito l'abbassamento dell'ultimo solaio e la conseguente modifica della quota d'imposta dello stesso, a condizione che non incida negativamente sulla statica e sul prospetto dell'edificio e che siano rispettati i requisiti minimi di agibilita' dei locali sottostanti, previsti dalla normativa vigente, nonche' le norme sismiche. 3. L'intervento di recupero dei sottotetti, se volto alla realizzazione di nuove unita' immobiliari, e' subordinato all'obbligo di reperimento di spazi per parcheggi pertinenziali nella misura prevista dagli strumenti della pianificazione comunale e con un minimo di 1 metro quadrato ogni 10 metri cubi della volumetria resa abitativa ed un massimo di 25 metri quadrati per ciascuna nuova unita' immobiliare. 4. Qualora sia dimostrata l'impossibilita', per mancata disponibilita' di spazi idonei, di assolvere all'obbligo di cui al comma 3, e' consentito, anche in deroga ai regolamenti edilizi vigenti, l'intervento di recupero dei sottotetti previo versamento al comune di una somma pari al costo base di costruzione per metro quadrato di spazio per parcheggi da reperire. Tale somma deve essere destinata alla realizzazione di parcheggi da parte del comune. 5. Non sono assoggettati al versamento di cui al comma 4 gli interventi di recupero dei sottotetti realizzati in immobili per l'edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa di proprieta' del comune o delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale pubblica (ATER). 6. Nei comuni destinatari del fondo regionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'art. 14 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 (Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica) l'intervento di recupero dei sottotetti, se volto alla realizzazione di nuove unita' immobiliari, e', altresi', subordinato all'obbligo di destinare la nuova unita' immobiliare alla locazione a canone concordato di cui all'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo) e successive modifiche per un periodo non inferiore a otto anni, fatto salvo il caso in cui la medesima unita' immobiliare sia utilizzata come prima casa da un parente in linea retta del proprietario, con l'obbligo di non alienarla per un periodo pari a cinque anni.