Art. 7 Esclusioni e deroghe 1. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle zone territoriali omogenee «A» di cui dall'art. 2 del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968 (Limiti inderogabili di densita' edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attivita' collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765). 2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni possono disporre motivatamente l'esclusione, totale o parziale, di ulteriori zone territoriali omogenee nonche' di determinate tipologie di edifici, anche in relazione a caratteristiche storico-culturali, morfologiche, paesaggistiche. 3. Il recupero del sottotetto a fini abitativi, come disciplinato dalla presente legge, e' consentito anche in deroga agli strumenti urbanistici comunali, adottati o vigenti, e ai regolamenti edilizi vigenti. 4. L'intervento di recupero del sottotetto, se in deroga ai limiti fissati dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, deve prevedere il conferimento, da parte dei richiedenti, di superfici idonee a compensare gli standard urbanistici mancanti ovvero la loro monetizzazione in base ai costi correnti di esproprio all'interno dell'area considerata. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Roma, 16 aprile 2009 MARRAZZO