Art. 7 
 
                        Esclusioni e deroghe 
 
    1. Le disposizioni della presente legge  non  si  applicano  alle
zone territoriali omogenee «A» di cui dall'art.  2  del  decreto  del
 Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968 (Limiti inderogabili di
densita' edilizia,  di  altezza,  di  distanza  fra  i  fabbricati  e
rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e
produttivi e spazi pubblici o riservati alle attivita' collettive, al
verde pubblico o a parcheggi da osservare ai  fini  della  formazione
dei  nuovi  strumenti  urbanistici  o  della  revisione   di   quelli
esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765). 
    2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, i comuni possono disporre motivatamente l'esclusione,
totale o parziale, di ulteriori zone territoriali omogenee nonche' di
determinate   tipologie   di   edifici,   anche   in   relazione    a
caratteristiche storico-culturali, morfologiche, paesaggistiche. 
    3. Il recupero del sottotetto a fini abitativi, come disciplinato
dalla presente legge, e' consentito anche in  deroga  agli  strumenti
urbanistici comunali, adottati o vigenti, e  ai  regolamenti  edilizi
vigenti. 
    4. L'intervento di recupero  del  sottotetto,  se  in  deroga  ai
limiti fissati dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2  aprile
1968, deve prevedere il conferimento, da parte  dei  richiedenti,  di
superfici idonee  a  compensare  gli  standard  urbanistici  mancanti
ovvero la loro monetizzazione in base ai costi correnti di  esproprio
all'interno dell'area considerata. 
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata nel  Bollettino
ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. 
      Roma, 16 aprile 2009 
 
                              MARRAZZO