Art. 10 
 
                          Norma transitoria 
 
    1. Tutte le attivita' formative le cui domande di  finanziamento,
riconoscimento ed autorizzazione siano  state  presentate  prima  del
termine di efficacia  di  cui  l'art.  9  si  concludono  secondo  la
normativa previgente. 
    2. Fino alla attivazione della procedura per  la  verifica  delle
credenziali professionali,  di  cui  l'art.  66-decies  comma  4  del
d.p.g.r n. 47/R/2003 come  inserito  dal  presente  regolamento,  gli
esperti   di   settore   sono   individuati   rispettivamente   dalle
associazioni del settore interessato dei datori di'  lavoro  e  dalle
associazioni dei lavoratori rappresentate negli organismi di cui agli
articoli 23 e 25 della legge regionale n. 32/2002. 
    Il presente regolamento e' pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale
della Regione Toscana. 
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come regolamento della Regione Toscana. 
      Firenze, 5 giugno 2009 
 
                               MARTINI