Art. 10 Norma transitoria 1. Tutte le attivita' formative le cui domande di finanziamento, riconoscimento ed autorizzazione siano state presentate prima del termine di efficacia di cui l'art. 9 si concludono secondo la normativa previgente. 2. Fino alla attivazione della procedura per la verifica delle credenziali professionali, di cui l'art. 66-decies comma 4 del d.p.g.r n. 47/R/2003 come inserito dal presente regolamento, gli esperti di settore sono individuati rispettivamente dalle associazioni del settore interessato dei datori di' lavoro e dalle associazioni dei lavoratori rappresentate negli organismi di cui agli articoli 23 e 25 della legge regionale n. 32/2002. Il presente regolamento e' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana. Firenze, 5 giugno 2009 MARTINI