Art. 2 Sostituzione dell'art. 43 del d.p.g.r. n. 47/R/2003 1. L'art. 43 del d.p.g.r. 47/R/2003 e' sostituito dal seguente: «Art. 43 (Certificazione dell'attivita' formativa). - 1. La Giunta regionale definisce le modalita' dell'organizzazione dell'attivita' formativa. 2. Gli apprendimenti conseguiti dall'apprendista sono attestati dai tutor al termine del percorso previsto dal piano formativo individuale. 3. La giunta regionale definisce le modalita' per la registrazione della formazione effettuata nel libretto formativo. 4. Al termine del contratto di apprendistato le imprese, sulla base dei risultati conseguiti all'interno dei percorsi formativi, riconoscono la qualifica professionale ai fini contrattuali. 5. Gli apprendisti in apprendistato professionalizzante che ne fanno richiesta e che possiedono i requisiti previsti dalle norme regionali vigenti, sono ammessi a sostenere gli esami per conseguire la certificazione delle competenze acquisite di cui al titolo VIII, capo I. 6. Gli apprendisti che effettuano l'apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione al termine del contratto sostengono, presso le province, l'esame per conseguire l'attestato di qualifica relativo alle competenze previste dalla figura professionale di riferimento, tra quelle previste dal repertorio regionale delle figure professionali di cui l'art. 66 ter.».