Art. 2 
 
         Sostituzione dell'art. 43 del d.p.g.r. n. 47/R/2003 
 
    1. L'art. 43 del d.p.g.r. 47/R/2003 e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 43  (Certificazione  dell'attivita'  formativa).  -  1.  La
Giunta   regionale   definisce   le   modalita'   dell'organizzazione
dell'attivita' formativa. 
      
    2. Gli apprendimenti conseguiti dall'apprendista  sono  attestati
dai tutor al  termine  del  percorso  previsto  dal  piano  formativo
individuale. 
    3.  La  giunta  regionale   definisce   le   modalita'   per   la
registrazione della formazione effettuata nel libretto formativo. 
    4. Al termine del contratto di apprendistato  le  imprese,  sulla
base dei risultati conseguiti  all'interno  dei  percorsi  formativi,
riconoscono la qualifica professionale ai fini contrattuali. 
    5. Gli apprendisti in apprendistato  professionalizzante  che  ne
fanno richiesta e che possiedono i  requisiti  previsti  dalle  norme
regionali vigenti, sono ammessi a sostenere gli esami per  conseguire
la certificazione delle competenze acquisite di cui al  titolo  VIII,
capo I. 
    6.   Gli   apprendisti   che   effettuano   l'apprendistato   per
l'espletamento del  diritto-dovere  di  istruzione  e  formazione  al
termine del contratto sostengono, presso  le  province,  l'esame  per
conseguire l'attestato di qualifica relativo alle competenze previste
dalla figura professionale di riferimento, tra  quelle  previste  dal
repertorio regionale delle figure  professionali  di  cui  l'art.  66
ter.».