Art. 6 Sostituzione dell'art. 77 del d.p.g.r. n. 47/R/2003 1. L'art. 77 del d.p.g.r. n. 47/8/2003 e' sostituito dal seguente: «Art. 77 (Standard dei percorsi formativi). - 1. Gli standard generali per la progettazione e la realizzazione dei percorsi formativi si riferiscono: a) alle diverse tipologie di percorsi; b) agli obiettivi di apprendimento cui i percorsi sono finalizzati; c) all'articolazione ed all'attivita' dei percorsi; d) alla verifica dei requisiti di ingresso. 2. I percorsi formativi possono essere individuali o rivolti a piu' utenti.».