Art. 6 
 
         Sostituzione dell'art. 77 del d.p.g.r. n. 47/R/2003 
 
    1.  L'art.  77  del  d.p.g.r.  n.  47/8/2003  e'  sostituito  dal
seguente: 
    «Art. 77 (Standard dei percorsi formativi).  -  1.  Gli  standard
generali  per  la  progettazione  e  la  realizzazione  dei  percorsi
formativi si riferiscono: 
      
      a) alle diverse tipologie di percorsi; 
      b)  agli  obiettivi  di  apprendimento  cui  i  percorsi   sono
finalizzati; 
      c) all'articolazione ed all'attivita' dei percorsi; 
      d) alla verifica dei requisiti di ingresso. 
    2. I percorsi formativi possono essere individuali  o  rivolti  a
piu' utenti.».