Art. 7 Inserimento degli articoli da 77-bis a 77-sexies nel d.p.g.r. n. 47/R/2003 1. Dopo l'art. 77 del d.p.g.r. n. 47/R/2003 sono inseriti i seguenti: «Art. 77-bis (Tipologie di percorsi formativi). - 1. I percorsi formativi si differenziano in ragione delle diverse tipologie di utenza cui essi sono rivolti e degli specifici fabbisogni formativi in risposta ai quali sono progettati e realizzati. 2. Con riferimento alle differenti tipologie di percorsi e di utenza la giunta regionale definisce: a) i requisiti minimi di ingresso ai percorsi; b) i requisiti minimi di partecipazione e frequenza; c) la durata minima dei percorsi; d) la ripartizione del monte ore di formazione in relazione agli obiettivi di apprendimento; e) i livelli professionali degli operatori; f) le procedure di accompagnamento e di supporto dei partecipanti nell'ambito del percorso formativo; g) la quota di formazione a distanza; h) le tipologie di qualifiche conseguibili. Art. 77-ter (Obiettivi di apprendimento). - 1. Per ogni percorso formativo sono individuati gli obiettivi di apprendimento in relazione alle competenze per l'occupabilita' ed alle competenze tecnico professionali. 2. Le competenze tecnico professionali di cui al comma 1 devono coincidere: a) con quelle di un'intera figura professionale del repertorio, comprensiva di tutte le aree di attivita' e delle relative unita' di competenza, per i percorsi formativi finalizzati al rilascio di attestato di qualifica professionale; b) con una o piu' unita' di competenze del repertorio per i percorsi formativi non finalizzati al rilascio di attestato di qualifica. 3. I percorsi finalizzati al conseguimento di competenze tecnico professionali connesse ad attivita' professionali e lavorative disciplinate da specifiche normative devono rispettare gli ulteriori standard eventualmente definiti dalle normative stesse. Art. 77-quater (Articolazione e l'attivita' dei percorsi). - 1. I percorsi formativi, al fine di far conseguire agli utenti un incremento delle competenze possedute, sono articolati in unita' formative funzionali al conseguimento degli obiettivi di apprendimento. 2.Ciascuna unita' formativa e' identificata: a) dall'insieme degli obiettivi di apprendimento perseguiti relativi alle competenze di base e alle competenze tecnico professionali, declinati in termini di conoscenze e capacita'; b) dalle metodologie didattiche utilizzate al fine di raggiungere gli obiettivi di apprendimento previsti; c) dalle modalita' di verifica degli obiettivi di apprendimento indicati. 3. Ogni percorso formativo prevede attivita' di stage organizzate a seconda delle esigenze dell'utenza cui e' rivolto. I percorsi rivolti ad occupati possono non prevedere tale attivita'. Art. 77-quinquies (Verifica dei requisiti di ingresso). - 1. Prima dell'inizio di ogni percorso l'organismo formativo verifica, attraverso adeguate modalita' di accertamento delle competenze in ingresso, che i partecipanti all'attivita' formativa siano effettivamente in possesso delle competenze richieste e degli altri requisiti previsti per la partecipazione all'attivita' formativa. Art. 77-sexies (Riconoscimento delle attivita' formative). - 1. Il riconoscimento dell'attivita' formativa di cui l'art. 17, comma 1, lettera b) della legge regionale n. 32/2002, ivi compresi percorsi di formazione o aggiornamento previsti da norme statali o regionali, e' effettuato dalle province. 2. In caso di percorsi aventi carattere ripetitivo, puo' essere concesso un riconoscimento fino ad un massimo di tre anni. 3. Il riconoscimento di cui al comma l e' effettuato dalla Regione nei casi di percorsi di formazione o aggiornamento per gli operatori del sistema regionale integrato che facciano parte delle azioni di sistema per gli interventi previsti dal piano di indirizzo generale integrato di cui l'art. 31 della legge regionale n. 32/2002.».