Art. 7 
 
Inserimento degli articoli da 77-bis  a  77-sexies  nel  d.p.g.r.  n.
                              47/R/2003 
 
    1. Dopo l'art. 77 del  d.p.g.r.  n.  47/R/2003  sono  inseriti  i
seguenti: 
    «Art. 77-bis (Tipologie di percorsi formativi). - 1.  I  percorsi
formativi si differenziano in  ragione  delle  diverse  tipologie  di
utenza cui essi sono rivolti e degli specifici  fabbisogni  formativi
in risposta ai quali sono progettati e realizzati. 
    2. Con riferimento alle differenti tipologie  di  percorsi  e  di
utenza la giunta regionale definisce: 
      a) i requisiti minimi di ingresso ai percorsi; 
      b) i requisiti minimi di partecipazione e frequenza; 
      c) la durata minima dei percorsi; 
      d) la ripartizione del monte ore  di  formazione  in  relazione
agli obiettivi di apprendimento; 
      e) i livelli professionali degli operatori; 
      f)  le  procedure  di  accompagnamento  e   di   supporto   dei
partecipanti nell'ambito del percorso formativo; 
      g) la quota di formazione a distanza; 
      h) le tipologie di qualifiche conseguibili. 
    Art. 77-ter (Obiettivi di apprendimento). - 1. Per ogni  percorso
formativo  sono  individuati  gli  obiettivi  di   apprendimento   in
relazione alle competenze  per  l'occupabilita'  ed  alle  competenze
tecnico professionali. 
    2. Le competenze tecnico professionali di cui al comma  1  devono
coincidere: 
      a) con quelle di un'intera figura professionale del repertorio,
comprensiva di tutte le aree di attivita' e delle relative unita'  di
competenza, per i  percorsi  formativi  finalizzati  al  rilascio  di
attestato di qualifica professionale; 
      b) con una o piu' unita' di competenze  del  repertorio  per  i
percorsi formativi  non  finalizzati  al  rilascio  di  attestato  di
qualifica. 
    3. I percorsi finalizzati al conseguimento di competenze  tecnico
professionali  connesse  ad  attivita'  professionali  e   lavorative
disciplinate da specifiche normative devono rispettare gli  ulteriori
standard eventualmente definiti dalle normative stesse. 
    Art. 77-quater (Articolazione e l'attivita' dei percorsi). - 1. I
percorsi  formativi,  al  fine  di  far  conseguire  agli  utenti  un
incremento delle competenze  possedute,  sono  articolati  in  unita'
formative   funzionali   al   conseguimento   degli   obiettivi    di
apprendimento. 
    2.Ciascuna unita' formativa e' identificata: 
      a) dall'insieme degli  obiettivi  di  apprendimento  perseguiti
relativi  alle  competenze  di  base  e   alle   competenze   tecnico
professionali, declinati in termini di conoscenze e capacita'; 
      b)  dalle  metodologie  didattiche  utilizzate   al   fine   di
raggiungere gli obiettivi di apprendimento previsti; 
      c) dalle modalita' di verifica degli obiettivi di apprendimento
indicati. 
    3. Ogni percorso formativo prevede attivita' di stage organizzate
a seconda delle esigenze  dell'utenza  cui  e'  rivolto.  I  percorsi
rivolti ad occupati possono non prevedere tale attivita'. 
    Art. 77-quinquies (Verifica dei  requisiti  di  ingresso).  -  1.
Prima dell'inizio di ogni percorso  l'organismo  formativo  verifica,
attraverso adeguate modalita' di  accertamento  delle  competenze  in
ingresso,  che   i   partecipanti   all'attivita'   formativa   siano
effettivamente in possesso delle competenze richieste e  degli  altri
requisiti previsti per la partecipazione all'attivita' formativa. 
    Art. 77-sexies (Riconoscimento delle attivita' formative).  -  1.
Il riconoscimento dell'attivita' formativa di cui l'art. 17, comma 1,
lettera b) della legge regionale n. 32/2002, ivi compresi percorsi di
formazione o aggiornamento previsti da norme statali o regionali,  e'
effettuato dalle province. 
    2. In caso di percorsi aventi carattere ripetitivo,  puo'  essere
concesso un riconoscimento fino ad un massimo di tre anni. 
    3. Il riconoscimento di  cui  al  comma  l  e'  effettuato  dalla
Regione nei casi di percorsi di formazione o  aggiornamento  per  gli
operatori del sistema regionale integrato che  facciano  parte  delle
azioni di sistema per gli interventi previsti dal piano di  indirizzo
generale  integrato  di  cui  l'art.   31   della   legge   regionale
n. 32/2002.».