Art. 9 
 
                         Efficacia differita 
 
    1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano  dal  1°
luglio  2009,  ad  eccezione  dell'art.  77-sexies  del  d.p.g.r.  n.
47/R/2003,  come  inserito   dal   presente   regolamento,   che   e'
immediatamente applicabile.