Art. 2 
 
                 Commissione conciliativa regionale 
 
    1. E' istituita la commissione conciliativa regionale, di seguito
denominata  commissione,  con  il  compito   di   comporre   in   via
stragiudiziale le controversie per danni  da  responsabilita'  civile
derivanti da prestazioni sanitarie  erogate  dalle  aziende  ULSS  ed
ospedaliere  nonche'   dalle   strutture   private   provvisoriamente
accreditate, ai sensi dell'art. 22, comma 6, della legge regionale 16
agosto 2002, n. 22 «Autorizzazione e accreditamento  delle  strutture
sanitarie,  socio-sanitarie  e  sociali»,   di   seguito   denominate
strutture private provvisoriamente accreditate. 
    2. La commissione e'  competente  in  tutti  i  casi  in  cui  un
paziente o i suoi aventi causa ritengano che vi sia  stato  un  danno
causato  da  un  errore  nella  diagnosi  o  nella   terapia   ovvero
dall'omessa  o  irregolare  informazione,  qualora  obbligatoria  per
legge. 
    3. La commissione e'  nominata  dalla  Giunta  regionale  per  la
durata di tre anni, in deroga alla legge regionale 22 luglio 1997, n.
27 «Procedure per la nomina e designazione a  pubblici  incarichi  di
competenza regionale  e  disciplina  della  durata  degli  organi»  e
successive modificazioni. I componenti e i rispettivi  supplenti  non
possono essere nominati per piu' di due volte consecutive. 
    4. La commissione e' composta da: 
      a) un magistrato a riposo, con funzioni di presidente; 
      b) un medico legale iscritto nell'elenco dei consulenti tecnici
medico-legali,  scelto  tra  una   terna   di   nominativi   proposta
dall'ordine regionale dei medici chirurghi e odontoiatri; 
      c)  un  avvocato  con  documentata  esperienza  in  materia  di
responsabilita' medica e sanitaria, iscritto  da  almeno  dieci  anni
all'albo di uno degli ordini  della  circoscrizione  della  Corte  di
appello di Venezia e scelto  tra  terne  di  nominativi  proposte  da
ciascun ordine. 
    5. La commissione, di volta in volta, richiede la  consulenza  di
uno o piu' medici con competenza clinica nella specifica  branca  nel
cui ambito rientra la  vicenda  in  discussione  scegliendoli  da  un
apposito elenco di specialisti, proposto  dall'ordine  regionale  dei
medici chirurghi e odontoiatri, e purche' gli  stessi  non  risultino
dipendenti delle aziende ULSS ed ospedaliere nonche' delle  strutture
private provvisoriamente accreditate, coinvolte nella controversia. 
    6. La Giunta regionale nomina per ogni componente, per il caso di
assenza o impedimento, con le medesime modalita' di cui ai commi 3  e
4, lettere a), b) e c), un componente supplente. 
    7. I componenti della commissione di cui al comma 4, lettere b) e
c), non possono essere scelti tra i dipendenti delle aziende ULSS  ed
ospedaliere  nonche'   delle   strutture   private   provvisoriamente
accreditate della Regione del Veneto. 
    8. I componenti della commissione hanno l'obbligo  di  astenersi,
anche su richiesta delle parti: 
      a) se hanno interesse nella controversia; 
      b) se loro stessi o il coniuge  sono  parenti  fino  al  quarto
grado, o sono conviventi o commensali abituali di una delle parti; 
      c) se loro stessi o il coniuge hanno  causa  pendente  o  grave
inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti; 
      d)  se  sono  tutori,  curatori,  amministratori  di  sostegno,
procuratori, agenti o datori  di  lavoro  di  una  delle  parti;  se,
inoltre, sono amministratori o gerenti di un ente, di un'associazione
anche  non  riconosciuta,  di  un  comitato,  di   una   societa'   o
stabilimento che ha interesse nella controversia. 
    9. Se esistono gravi ragioni di convenienza, i componenti possono
richiedere  al  presidente  della  commissione  l'autorizzazione   ad
astenersi;  quando  l'astensione   riguarda   il   presidente   della
commissione, la stessa e' chiesta alla giunta regionale. 
    10. Nelle ipotesi di astensione  di  cui  ai  commi  8  e  9,  le
funzioni sono esercitate  dai  componenti  supplenti;  qualora  anche
questi ultimi incorrano  in  una  ipotesi  di  astensione  la  giunta
regionale nomina, per la specifica  controversia,  il  componente  di
commissione con le medesime modalita' di cui ai commi 3 e 4,  lettere
a), b) e c). 
    11. La  commissione,  in  casi  particolarmente  complessi,  puo'
acquisire la perizia di un consulente tecnico, iscritto negli elenchi
dei consulenti tecnici medico-legali presso i tribunali della Regione
del Veneto. 
    12. Le strutture della  Giunta  regionale,  le  aziende  ULSS  ed
ospedaliere, e le strutture private provvisoriamente accreditate sono
tenute ad  assicurare  la  massima  collaborazione  alla  commissione
fornendo informazioni e documentazioni nel termine di  trenta  giorni
dalla richiesta. 
    13.  La  commissione  formula  per  iscritto  una   proposta   di
conciliazione e la propone alle parti come contenuto  di  transazione
stragiudiziale. 
    14. La Giunta regionale, in relazione al numero di  richieste  di
procedure conciliative ed al  fine  di  agevolare  gli  utenti  e  di
contenere i tempi di definizione delle conciliazioni, puo' prevedere,
sentita la competente  commissione  consiliare,  la  costituzione  di
sezioni  istruttorie  territoriali  della  commissione,   definendone
composizione e modalita' di funzionamento.