Art. 2 Commissione conciliativa regionale 1. E' istituita la commissione conciliativa regionale, di seguito denominata commissione, con il compito di comporre in via stragiudiziale le controversie per danni da responsabilita' civile derivanti da prestazioni sanitarie erogate dalle aziende ULSS ed ospedaliere nonche' dalle strutture private provvisoriamente accreditate, ai sensi dell'art. 22, comma 6, della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 «Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali», di seguito denominate strutture private provvisoriamente accreditate. 2. La commissione e' competente in tutti i casi in cui un paziente o i suoi aventi causa ritengano che vi sia stato un danno causato da un errore nella diagnosi o nella terapia ovvero dall'omessa o irregolare informazione, qualora obbligatoria per legge. 3. La commissione e' nominata dalla Giunta regionale per la durata di tre anni, in deroga alla legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 «Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi» e successive modificazioni. I componenti e i rispettivi supplenti non possono essere nominati per piu' di due volte consecutive. 4. La commissione e' composta da: a) un magistrato a riposo, con funzioni di presidente; b) un medico legale iscritto nell'elenco dei consulenti tecnici medico-legali, scelto tra una terna di nominativi proposta dall'ordine regionale dei medici chirurghi e odontoiatri; c) un avvocato con documentata esperienza in materia di responsabilita' medica e sanitaria, iscritto da almeno dieci anni all'albo di uno degli ordini della circoscrizione della Corte di appello di Venezia e scelto tra terne di nominativi proposte da ciascun ordine. 5. La commissione, di volta in volta, richiede la consulenza di uno o piu' medici con competenza clinica nella specifica branca nel cui ambito rientra la vicenda in discussione scegliendoli da un apposito elenco di specialisti, proposto dall'ordine regionale dei medici chirurghi e odontoiatri, e purche' gli stessi non risultino dipendenti delle aziende ULSS ed ospedaliere nonche' delle strutture private provvisoriamente accreditate, coinvolte nella controversia. 6. La Giunta regionale nomina per ogni componente, per il caso di assenza o impedimento, con le medesime modalita' di cui ai commi 3 e 4, lettere a), b) e c), un componente supplente. 7. I componenti della commissione di cui al comma 4, lettere b) e c), non possono essere scelti tra i dipendenti delle aziende ULSS ed ospedaliere nonche' delle strutture private provvisoriamente accreditate della Regione del Veneto. 8. I componenti della commissione hanno l'obbligo di astenersi, anche su richiesta delle parti: a) se hanno interesse nella controversia; b) se loro stessi o il coniuge sono parenti fino al quarto grado, o sono conviventi o commensali abituali di una delle parti; c) se loro stessi o il coniuge hanno causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti; d) se sono tutori, curatori, amministratori di sostegno, procuratori, agenti o datori di lavoro di una delle parti; se, inoltre, sono amministratori o gerenti di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una societa' o stabilimento che ha interesse nella controversia. 9. Se esistono gravi ragioni di convenienza, i componenti possono richiedere al presidente della commissione l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il presidente della commissione, la stessa e' chiesta alla giunta regionale. 10. Nelle ipotesi di astensione di cui ai commi 8 e 9, le funzioni sono esercitate dai componenti supplenti; qualora anche questi ultimi incorrano in una ipotesi di astensione la giunta regionale nomina, per la specifica controversia, il componente di commissione con le medesime modalita' di cui ai commi 3 e 4, lettere a), b) e c). 11. La commissione, in casi particolarmente complessi, puo' acquisire la perizia di un consulente tecnico, iscritto negli elenchi dei consulenti tecnici medico-legali presso i tribunali della Regione del Veneto. 12. Le strutture della Giunta regionale, le aziende ULSS ed ospedaliere, e le strutture private provvisoriamente accreditate sono tenute ad assicurare la massima collaborazione alla commissione fornendo informazioni e documentazioni nel termine di trenta giorni dalla richiesta. 13. La commissione formula per iscritto una proposta di conciliazione e la propone alle parti come contenuto di transazione stragiudiziale. 14. La Giunta regionale, in relazione al numero di richieste di procedure conciliative ed al fine di agevolare gli utenti e di contenere i tempi di definizione delle conciliazioni, puo' prevedere, sentita la competente commissione consiliare, la costituzione di sezioni istruttorie territoriali della commissione, definendone composizione e modalita' di funzionamento.