Art. 3 Attivita' della commissione 1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la competente commissione consiliare, disciplina l'organizzazione della commissione, il procedimento davanti alla stessa, i criteri e le modalita' di presentazione delle domande nonche' l'indennita' spettante ai componenti, ai rispettivi supplenti e ai consulenti di cui all'art. 2, commi 5 e 11; con il medesimo provvedimento la giunta regionale individua i mezzi, le risorse, la sede ed il personale da assegnare alla commissione per l'espletamento delle sue funzioni. 2. Il procedimento davanti alla commissione si ispira ai seguenti principi e criteri direttivi: a) previsione della non obbligatorieta' del procedimento conciliativo; b) previsione della volontarieta' del procedimento davanti alla commissione e consenso di tutte le parti necessarie di cui all'art. 4, comma 1; c) gratuita' del procedimento davanti alla commissione, salvo quanto previsto dall'art. 4, comma 4; d) previsione della non vincolativita' della decisione della commissione, lasciando quindi alle parti la facolta' di adire successivamente l'autorita' giudiziaria; e) garanzia dell'imparzialita' nel procedimento; f) adeguata rappresentativita' delle parti e delle categorie interessate; g) celerita' del procedimento, compatibilmente alla complessita' e delicatezza della controversia, che deve comunque concludersi entro centottanta giorni dall'avvio; h) definizione della conciliazione, in caso di accordo fra le parti, con un atto negoziale di diritto privato ai sensi dell'art. 1965 del codice civile; i) riservatezza del procedimento in ogni sua fase. 3. Il procedimento davanti alla commissione non e' un procedimento arbitrale ai sensi degli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile.