Art. 3 
 
                     Attivita' della commissione 
 
    1. La Giunta regionale,  entro  novanta  giorni  dall'entrata  in
vigore  della  presente  legge,  sentita  la  competente  commissione
consiliare,  disciplina  l'organizzazione   della   commissione,   il
procedimento davanti  alla  stessa,  i  criteri  e  le  modalita'  di
presentazione  delle  domande  nonche'  l'indennita'   spettante   ai
componenti, ai rispettivi supplenti e ai consulenti di  cui  all'art.
2, commi 5 e 11; con il medesimo provvedimento  la  giunta  regionale
individua i mezzi, le risorse, la sede ed il personale  da  assegnare
alla commissione per l'espletamento delle sue funzioni. 
    2. Il procedimento davanti alla commissione si ispira ai seguenti
principi e criteri direttivi: 
      a)  previsione  della  non  obbligatorieta'  del   procedimento
conciliativo; 
      b) previsione della volontarieta' del procedimento davanti alla
commissione e consenso di tutte le parti necessarie di  cui  all'art.
4, comma 1; 
      c) gratuita' del procedimento davanti alla  commissione,  salvo
quanto previsto dall'art. 4, comma 4; 
      d) previsione della non vincolativita'  della  decisione  della
commissione,  lasciando  quindi  alle  parti  la  facolta'  di  adire
successivamente l'autorita' giudiziaria; 
      e) garanzia dell'imparzialita' nel procedimento; 
      f) adeguata rappresentativita' delle parti  e  delle  categorie
interessate; 
      g)   celerita'   del   procedimento,    compatibilmente    alla
complessita' e delicatezza  della  controversia,  che  deve  comunque
concludersi entro centottanta giorni dall'avvio; 
      h) definizione della conciliazione, in caso di accordo  fra  le
parti, con un atto negoziale di diritto privato  ai  sensi  dell'art.
1965 del codice civile; 
      i) riservatezza del procedimento in ogni sua fase. 
    3.  Il  procedimento  davanti  alla   commissione   non   e'   un
procedimento arbitrale ai sensi degli articoli  806  e  seguenti  del
codice di procedura civile.