Art. 4 Parti 1. Sono parti necessarie nel procedimento davanti alla commissione: a) il paziente o, in caso di decesso, i suoi eredi che designano un comune procuratore; b) il personale del ruolo medico e sanitario coinvolto nel caso oggetto del procedimento; c) l'ente o la struttura sanitaria privata provvisoriamente accreditata di appartenenza degli operatori di cui alla lettera b). 2. Le compagnie assicurative delle aziende ULSS ed ospedaliere e delle strutture private provvisoriamente accreditate nonche' quelle dei sanitari, possono intervenire come parti accessorie nel procedimento davanti alla commissione. 3. Le parti possono farsi rappresentare o assistere nel procedimento da una persona di fiducia, munita di apposita procura, nonche' invitare a partecipare al procedimento rappresentanti di associazioni non aventi scopo di lucro operanti nell'ambito sanitario o socio-sanitario e della tutela del malato. 4. Ogni parte sopporta le eventuali spese sostenute per la propria difesa e consulenza tecnica.