Art. 4 
 
                                Parti 
 
    1.  Sono  parti  necessarie   nel   procedimento   davanti   alla
commissione: 
      a) il paziente  o,  in  caso  di  decesso,  i  suoi  eredi  che
designano un comune procuratore; 
      b) il personale del ruolo medico e sanitario coinvolto nel caso
oggetto del procedimento; 
      c) l'ente o la  struttura  sanitaria  privata  provvisoriamente
accreditata di appartenenza degli operatori di cui alla lettera b). 
    2. Le compagnie assicurative delle aziende ULSS ed ospedaliere  e
delle strutture private provvisoriamente accreditate  nonche'  quelle
dei  sanitari,  possono  intervenire  come   parti   accessorie   nel
procedimento davanti alla commissione. 
    3.  Le  parti  possono  farsi  rappresentare  o   assistere   nel
procedimento da una persona di fiducia, munita di  apposita  procura,
nonche' invitare a  partecipare  al  procedimento  rappresentanti  di
associazioni non aventi scopo di lucro operanti nell'ambito sanitario
o socio-sanitario e della tutela del malato. 
    4. Ogni parte  sopporta  le  eventuali  spese  sostenute  per  la
propria difesa e consulenza tecnica.