Art. 5 
 
              Monitoraggio dell'attivita' conciliativa 
 
    1. La commissione redige, entro il 30 giugno  di  ogni  anno,  il
rapporto dell'attivita' svolta indicando in particolare: 
      a) il  numero  dei  procedimenti  conciliativi  conclusisi  con
l'accordo delle parti  e  la  entita'  complessiva  dei  risarcimenti
pattuiti; 
      b) il numero dei procedimenti conciliativi ancora in corso e di
quelli archiviati; 
      c) le aziende ULSS ed ospedaliere nonche' le strutture  private
provvisoriamente accreditate coinvolte nei procedimenti conciliativi; 
      d) le tipologie di eventi in base ai quali e' stata attivata la
procedura conciliativa; 
      e) le unita' operative interessate dagli  eventi  di  cui  alla
lettera d). 
    2. Il rapporto annuale di cui al comma 1 e' inviato  alla  giunta
regionale,  alla  competente  commissione   consiliare,   all'agenzia
regionale socio sanitaria di cui alla  legge  regionale  29  novembre
2001, n. 32 «Agenzia regionale socio-sanitaria», alle aziende  U  LSS
ed  ospedaliere,  nonche'  alle  strutture  private  provvisoriamente
accreditate. Le aziende ULSS ed ospedaliere e  le  strutture  private
provvisoriamente    accreditate    interessate    dai    procedimenti
conciliativi, nel prenderne atto, propongono  alla  giunta  regionale
eventuali azioni intraprese o da intraprendere, anche nel campo della
prevenzione degli eventi  dannosi  e  della  formazione  del  proprio
personale. 
    3. La giunta regionale, entro sessanta giorni dal ricevimento del
rapporto annuale, trasmette alla  competente  commissione  consiliare
una  puntuale  relazione  evidenziando,  anche  in  conformita'  alla
programmazione sanitaria, le eventuali misure o azioni intraprese nei
confronti delle aziende ULSS ed ospedaliere e delle strutture private
provvisoriamente accreditate per contenere  l'incidenza  del  rischio
clinico. Il rapporto e  la  relazione  della  giunta  regionale  sono
pubblicati, a cura della medesima,  nel  Bollettino  ufficiale  della
Regione del Veneto nel corso dell'anno di riferimento.