Art. 5 Monitoraggio dell'attivita' conciliativa 1. La commissione redige, entro il 30 giugno di ogni anno, il rapporto dell'attivita' svolta indicando in particolare: a) il numero dei procedimenti conciliativi conclusisi con l'accordo delle parti e la entita' complessiva dei risarcimenti pattuiti; b) il numero dei procedimenti conciliativi ancora in corso e di quelli archiviati; c) le aziende ULSS ed ospedaliere nonche' le strutture private provvisoriamente accreditate coinvolte nei procedimenti conciliativi; d) le tipologie di eventi in base ai quali e' stata attivata la procedura conciliativa; e) le unita' operative interessate dagli eventi di cui alla lettera d). 2. Il rapporto annuale di cui al comma 1 e' inviato alla giunta regionale, alla competente commissione consiliare, all'agenzia regionale socio sanitaria di cui alla legge regionale 29 novembre 2001, n. 32 «Agenzia regionale socio-sanitaria», alle aziende U LSS ed ospedaliere, nonche' alle strutture private provvisoriamente accreditate. Le aziende ULSS ed ospedaliere e le strutture private provvisoriamente accreditate interessate dai procedimenti conciliativi, nel prenderne atto, propongono alla giunta regionale eventuali azioni intraprese o da intraprendere, anche nel campo della prevenzione degli eventi dannosi e della formazione del proprio personale. 3. La giunta regionale, entro sessanta giorni dal ricevimento del rapporto annuale, trasmette alla competente commissione consiliare una puntuale relazione evidenziando, anche in conformita' alla programmazione sanitaria, le eventuali misure o azioni intraprese nei confronti delle aziende ULSS ed ospedaliere e delle strutture private provvisoriamente accreditate per contenere l'incidenza del rischio clinico. Il rapporto e la relazione della giunta regionale sono pubblicati, a cura della medesima, nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto nel corso dell'anno di riferimento.