Art. 6 Fondo regionale 1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, al fine di ridurre i costi delle coperture assicurative contro i rischi sanitari e con specifico riferimento alla risoluzione stragiudiziale delle controversie sanitarie nei termini e con le modalita' di cui alla presente legge, la giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, approva un progetto che vede coinvolti la Regione, le aziende ULSS ed ospedaliere e le compagnie assicurative, finalizzato alla creazione di un fondo regionale per risarcire i danni da responsabilita' civile compresi tra euro 1.500,00 ed euro 500.000,00, prevedendo, altresi', per danni superiori o ad esaurimento del fondo, la copertura mediante apposita polizza assicurativa.