Art. 6 
 
                           Fondo regionale 
 
    1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge,  al
fine di ridurre i costi delle coperture assicurative contro i  rischi
sanitari e con specifico riferimento alla risoluzione  stragiudiziale
delle controversie sanitarie nei termini e con le  modalita'  di  cui
alla presente legge,  la  giunta  regionale,  sentita  la  competente
commissione consiliare, approva un progetto  che  vede  coinvolti  la
Regione, le aziende ULSS ed ospedaliere e le compagnie  assicurative,
finalizzato alla creazione di un  fondo  regionale  per  risarcire  i
danni da responsabilita' civile compresi tra euro  1.500,00  ed  euro
500.000,00,  prevedendo,  altresi',  per   danni   superiori   o   ad
esaurimento  del  fondo,  la  copertura  mediante  apposita   polizza
assicurativa.