Art. 3 
Introduzione dell'art. 13-bis nella legge regionale 16  agosto  2007,
  n. 23 «Disposizioni di  riordino  e   semplificazione  normativa  -
  collegato alla  legge  finanziaria  2006  in  materia  di  sociale,
  sanita' e  prevenzione»,  di  modifica  della  legge  regionale  14
  settembre 1994, n. 56. 
    1. Dopo l'art. 13 della legge regionale 16 agosto 2007, n. 23  e'
aggiunto il seguente articolo: 
    «Art. 13-bis (Modifiche alla legge regionale 14  settembre  1994,
n. 56 "Norme e  principi  per  il  riordino  del  Servizio  sanitario
regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992,  n.
502" "Riordino della disciplina in  materia  sanitaria",  cosi'  come
modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517»).   -  1.
Dopo l'art. 4 della legge regionale  14  settembre  1994,  n.  56  e'
aggiunto il seguente articolo: 
    «Art. 4-bis (Aziende ospedaliero-universitarie integrate).  -  1.
In attuazione del  decreto  legislativo  21  dicembre  1999,  n.  517
(Disciplina  dei  rapporti  fra  Servizio   sanitario   nazionale   e
universita', a norma dell'art. 6 della legge  30  novembre  1998,  n.
419) e successive modificazioni  possono  essere  costituite  aziende
ospedaliero-universitarie integrate. 
    2.   Le   modalita'   di   costituzione,   di   attivazione,   di
organizzazione     e     di     funzionamento      delle      aziende
ospedaliero-universitarie integrate sono disciplinate dai  protocolli
d 'intesa  previsti  dal  decreto  legislativo  n.  517  del  1999  e
successive    modificazioni;    in    particolare,     le     aziende
ospedaliero-universitarie integrate sono  formalmente  costituite  in
seguito  alla  sottoscrizione  dei  protocolli  attuativi,  stipulati
rispettivamente dai direttori generali delle  aziende  ospedaliere  e
dai  rettori  delle  universita',  nonche'  alla  pubblicazione   nel
Bollettino ufficiale della Regione  del  provvedimento  della  giunta
regionale che  da'  attuazione  ai  predetti  protocolli.  La  Giunta
regionale adotta e pubblica nel BUR il provvedimento attuativo  entro
novanta  giorni  dalla   sottoscrizione   dei   protocolli,   decorso
inutilmente  tale  termine   le   aziende   ospedaliero-universitarie
integrate sono automaticamente costituite.». 
    2. Dopo il comma 3-bis  dell'art.  9  della  legge  regionale  14
settembre 1994, n. 56 e' aggiunto il seguente comma: 
    «3-ter. Qualora in conformita' a quanto previsto dall'art. 4-bis,
comma  2,  venga   costituita   l'azienda   ospedaliero-universitaria
integrata, l'azienda ospedaliera cessa di  essere  tale  al  fine  di
assumere   la   nuova    configurazione    giuridica    di    azienda
ospedaliera-universitaria integrata e, di conseguenza,  l'allegato  B
e' automaticamente modificato in deroga alle procedure  del  presente
articolo.». 
    2. In fase  di  prima  applicazione,  qualora  siano  stati  gia'
sottoscritti i protocolli attuativi di cui all'art. 4-bis della legge
regionale 14 settembre 1994, n. 56 introdotto dalla presente legge, i
novanta  giorni  per  l'adozione  e   pubblicazione   nel   BUR   del
provvedimento della giunta regionale decorrono dall'entrata in vigore
della presente legge.