Art. 3 Introduzione dell'art. 13-bis nella legge regionale 16 agosto 2007, n. 23 «Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di sociale, sanita' e prevenzione», di modifica della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56. 1. Dopo l'art. 13 della legge regionale 16 agosto 2007, n. 23 e' aggiunto il seguente articolo: «Art. 13-bis (Modifiche alla legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 "Norme e principi per il riordino del Servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502" "Riordino della disciplina in materia sanitaria", cosi' come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517»). - 1. Dopo l'art. 4 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 e' aggiunto il seguente articolo: «Art. 4-bis (Aziende ospedaliero-universitarie integrate). - 1. In attuazione del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 (Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale e universita', a norma dell'art. 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419) e successive modificazioni possono essere costituite aziende ospedaliero-universitarie integrate. 2. Le modalita' di costituzione, di attivazione, di organizzazione e di funzionamento delle aziende ospedaliero-universitarie integrate sono disciplinate dai protocolli d 'intesa previsti dal decreto legislativo n. 517 del 1999 e successive modificazioni; in particolare, le aziende ospedaliero-universitarie integrate sono formalmente costituite in seguito alla sottoscrizione dei protocolli attuativi, stipulati rispettivamente dai direttori generali delle aziende ospedaliere e dai rettori delle universita', nonche' alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del provvedimento della giunta regionale che da' attuazione ai predetti protocolli. La Giunta regionale adotta e pubblica nel BUR il provvedimento attuativo entro novanta giorni dalla sottoscrizione dei protocolli, decorso inutilmente tale termine le aziende ospedaliero-universitarie integrate sono automaticamente costituite.». 2. Dopo il comma 3-bis dell'art. 9 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 e' aggiunto il seguente comma: «3-ter. Qualora in conformita' a quanto previsto dall'art. 4-bis, comma 2, venga costituita l'azienda ospedaliero-universitaria integrata, l'azienda ospedaliera cessa di essere tale al fine di assumere la nuova configurazione giuridica di azienda ospedaliera-universitaria integrata e, di conseguenza, l'allegato B e' automaticamente modificato in deroga alle procedure del presente articolo.». 2. In fase di prima applicazione, qualora siano stati gia' sottoscritti i protocolli attuativi di cui all'art. 4-bis della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 introdotto dalla presente legge, i novanta giorni per l'adozione e pubblicazione nel BUR del provvedimento della giunta regionale decorrono dall'entrata in vigore della presente legge.