Allegato Regolamento recante disposizioni per l'autorizzazione e la vigilanza delle attivita' dei Centri autorizzati di assistenza agricola (Caa), in attuazione del regolamento (CE) 885/2006 della commissione, del 21 giugno 2006, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del Feaga e del Feasr. Art. 1. Finalita' 1. Il presente regolamento disciplina i criteri per l'autorizzazione e la vigilanza delle attivita' dei centri autorizzati di assistenza agricola (Caa) in attuazione del regolamento (CE) 885/2006 della commissione, del 21 giugno 2006, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR, nonche' in conformita' all'art. 3-bis, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 (Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'art. 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59) ed al decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 27 marzo 2008 (Riforma dei centri autorizzati di assistenza agricola). Art. 2. Definizioni 1. Per Caa ovvero centro autorizzato di assistenza agricola, si intende la societa' che ha ottenuto la relativa autorizzazione da parte della Regione competente per territorio, in conformita' all'art. 3-bis, del decreto legislativo n. 165/1999 e dell'art. 9, del decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 27 marzo 2008. 2. Possono chiedere l'autorizzazione ad operare quali centri autorizzati di assistenza agricola le societa' di capitali costituite dai seguenti soggetti: a) organizzazioni agricole maggiormente rappresentative in conformita' all'art. 3-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 165/1999, rappresentate in seno al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) e presenti in almeno 5 regioni; b) associazioni di produttori e lavoratori con finalita' statutarie proprie degli organismi sindacali o di categoria operanti nel settore e rappresentate in seno al CNEL; c) associazioni di liberi professionisti costituite mediante atto registrato, tra soggetti abilitati all'esercizio di un'attivita' professionale di cui all'art. 2229 del codice civile, che comprenda ordinariamente lo svolgimento di funzioni riferibili a quelle del Caa. Art. 3. Attivita' 1. Il Caa puo' svolgere: a) le attivita' di servizio di cui all'art. 3-bis, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo n. 165/1999, sulla base di specifiche convenzioni sia con l'organismo di coordinamento sia con gli organismi pagatori, a meno che dette attivita' di servizio non siano assegnate in via esclusiva dalla normativa comunitaria o nazionale ad altri soggetti; b) ulteriori servizi e attivita', sulla base di specifiche convenzioni con le regioni, le province autonome e altri soggetti pubblici secondo quanto previsto dall'art. 3-bis, comma 4, del decreto legislativo n. 165/1999; c) attivita' di verifica della completezza documentale nella fase istruttoria delle istanze relative all'esercizio dell'attivita' agricola presentate ai sensi dell'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attivita', integrita' aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38). 2. Per lo svolgimento delle proprie attivita' il Caa puo' avvalersi di societa' di servizi con capitale sociale interamente posseduto dalle organizzazioni ed associazioni che hanno costituito il Caa. 3. La responsabilita' delle attivita' svolte dalle societa' di servizi per conto del Caa permane in capo a quest'ultimo. Art. 4. Richiesta di autorizzazione a svolgere le attivita' di Caa 1. Le societa' con sede legale nella Regione Friuli-Venezia Giulia che intendono richiedere l'autorizzazione allo svolgimento delle attivita' di centro autorizzato di assistenza agricola presentano alla Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali apposita istanza contenente: a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto della societa' richiedente; b) copia della polizza assicurativa stipulata in conformita' all'art. 5, comma 1, del decreto ministeriale 27 marzo 2008, da cui risulta l'impegno della compagnia assicuratrice a fornire le comunicazioni di cui al comma 2 dello stesso articolo; c) relazione tecnica concernente l'ambito territoriale in cui il Caa intende operare, la struttura tecnica e informatica, la pianta organica, gli strumenti e la capacita' operativa della societa' richiedente, anche in ordine all'eventuale affidamento a societa' di servizi dei compiti operativi in conformita' all'art. 12, del decreto ministeriale 27 marzo 2008; d) elenco degli amministratori e dei componenti del collegio sindacale, completo dei relativi dati anagrafici della societa' richiedente e delle societa' di servizio di cui intende avvalersi; e) le dichiarazioni sostitutive di certificazioni in ordine al possesso dei requisiti soggettivi indicati all'art. 8, del decreto ministeriale 27 marzo 2008, rilasciate da amministratori, sindaci, dipendenti e collaboratori della societa' richiedente e delle societa' di servizio di cui intende avvalersi, ai sensi dell'art. 46, del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa); f) delibera di nomina del responsabile tecnico, comprensiva dei relativi dati anagrafici e attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 7, comma 4, del decreto ministeriale 27 marzo 2008; g) elenco delle sedi presso cui il richiedente intende prestare assistenza agli utenti; h) dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'art. 47, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, relativa al fatto che i locali sono adibiti esclusivamente all'attivita' di Caa ovvero alla contestuale attivita' di CAF purche' sia dichiarato che lo svolgimento delle due attivita' avvenga in orari e giorni diversi, oppure, utilizzando spazi e postazioni operative differenti; i) dati relativi alle societa' di servizi di cui la societa' richiedente intende avvalersi; j) carta dei servizi contenente le condizioni oggettive e soggettive dell'attivita' prestata agli utenti e l'indicazione delle modalita' previste per sporgere reclamo agli organismi pagatori in caso di disfunzioni nell'esercizio del mandato; k) copia della deliberazione dell'organo amministrativo della societa' richiedente con la quale si dispone la certificazione del bilancio annuale da parte di societa' di revisione a cio' abilitate ovvero la funzione della revisione interna secondo i requisiti stabiliti dall'Associazione italiana internal auditor; l) dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 46, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, in ordine all'assolvimento degli obblighi di natura lavoristica, fiscale, previdenziale, assistenziale e assicurativa nei confronti dei dipendenti o collaboratori della societa' richiedente e delle societa' di cui intende avvalersi. Art. 5. Requisiti minimi di garanzia e funzionamento 1. La societa' richiedente per ottenere il riconoscimento ad operare quale Caa deve possedere i requisiti minimi di garanzia e funzionamento di cui al Capo II del decreto ministeriale 27 marzo 2008, come definiti nel «Manuale delle procedure per l'autorizzazione e la vigilanza delle attivita' dei Centri autorizzati di assistenza agricola» di cui all'art. 8. Art. 6. Verifica dei requisiti minimi di garanzia e funzionamento 1. La Regione Friuli-Venezia Giulia, attraverso la Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali, verifica i requisiti minimi di garanzia e funzionamento, anche riguardo alle societa' di servizi di cui si avvale eventualmente il Caa. 2. La Regione Friuli-Venezia Giulia, attraverso la Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali, entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta di autorizzazione provvede alla verifica della richiesta e, entro trenta giorni dalla conclusione del procedimento, invia la comunicazione degli esiti alla societa' richiedente e all'organismo pagatore. 3. A seguito della conclusione dell'istruttoria con decreto del direttore del servizio affari generali, amministrativi e politiche comunitarie si provvede all'adozione del decreto di autorizzazione della societa' richiedente ad operare come Caa. 4. Nel caso in cui uno o piu' degli elementi o documenti richiesti risultino essere assenti ovvero incompleti, il direttore del Servizio affari generali, amministrativi e politiche comunitarie puo' stabilire un termine perentorio di trenta giorni per la regolarizzazione della domanda e per la presentazione di eventuale documentazione integrativa. 5. La comunicazione di cui al comma 4, sospende i termini di cui al comma 2, per la conclusione del procedimento, sino alla presentazione da parte della societa' richiedente della documentazione richiesta. 6. La mancata presentazione delle integrazioni richieste ai sensi del comma 4, nel termine assegnato, comporta il rigetto della domanda. 7. La societa' richiedente puo' utilizzare la denominazione Caa solo dopo il riconoscimento da parte della Regione Friuli-Venezia Giulia. 8. La Regione Friuli-Venezia Giulia, attraverso la Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali, predispone un piano annuale di controlli a campione sui Caa per i quali ha concesso l'autorizzazione e sulle societa' di cui essi si avvalgono, in ordine al mantenimento dei requisiti minimi di garanzia e funzionamento previsti dal decreto ministeriale 27 marzo 2008. 9. Per l'espletamento dei controlli delle sedi ubicate sul territorio regionale la Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali potra' avvalersi delle proprie strutture periferiche. 10. Per i controlli delle sedi operative ubicate fuori dal territorio regionale, la Regione Friuli-Venezia Giulia si avvale delle regioni e delle province autonome nel cui ambito territoriale sono ubicate le strutture dei Caa oggetto di verifica. 11. Le risultanze dei controlli sono trasmesse annualmente al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. 12. La societa' che ha ottenuto l'autorizzazione ad operare come Caa e' tenuta alla presentazione annuale della seguente documentazione: a) bilancio certificato secondo quanto previsto dal comma 5, dell'art. 7, del decreto ministeriale 27 marzo 2008; b) dichiarazioni sostitutive di certificazioni in ordine al possesso dei requisiti soggettivi indicati all'art. 8, del decreto ministeriale 27 marzo 2008, rilasciate da amministratori, sindaci, dipendenti e collaboratori della societa' richiedente e delle societa' di servizio di cui intende avvalersi, ai sensi dell'art. 46, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000; c) dichiarazioni sostitutive di certificazione, ai sensi dell'art. 46, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, in ordine all'assolvimento degli obblighi di natura lavoristica, fiscale, previdenziale, assistenziale e assicurativa nei confronti dei propri dipendenti o collaboratori e delle societa' di cui intende avvalersi di cui all'art. 4, lettera l); d) ogni altro atto di modifica della documentazione a corredo dell'istanza di cui all'art. 4. Art. 7. Revoca dell'autorizzazione allo svolgimento delle attivita' di Caa 1. L'autorizzazione allo svolgimento delle attivita' di Caa e' revocata nel caso in cui: a) nello svolgimento dell'attivita' affidata al Caa vengano commesse gravi e ripetute violazioni della normativa comunitaria, nazionale e regionale; b) non siano osservati le prescrizioni e gli obblighi previsti dalle convenzioni stipulate dal Caa con le regioni, le province autonome, gli organismi pagatori e/o altri soggetti pubblici; c) non sia presentato il bilancio annuale certificato con cadenza annuale; d) non sussistano i requisiti minimi di garanzia e funzionamento di cui al Capo II, del decreto ministeriale 27 marzo 2008, come definiti nel «Manuale delle procedure per l'autorizzazione e la vigilanza delle attivita' dei centri autorizzati di assistenza agricola»; e) i locali non siano adibiti ad uso esclusivo di Caa o contestuale attivita' di centri autorizzati di assistenza fiscale (CAF) purche' sia dimostrato che lo svolgimento delle due attivita' avvenga in orari e giorni diversi oppure utilizzando spazi e postazioni operative differenti. 2. La Regione Friuli-Venezia Giulia, nel caso in cui rilevi direttamente, o attraverso altre regioni e province autonome, la perdita totale o parziale dei requisiti minimi di garanzia e funzionamento, redige contestazione da notificare al legale rappresentante del Caa o delle societa' di cui esso si avvale, assegnando un termine di sessanta giorni per provvedere. In caso di mancata ottemperanza entro il suddetto termine la Regione Friuli-Venezia Giulia revoca l'autorizzazione al Caa entro i successivi quindici giorni. 3. La Regione Friuli-Venezia Giulia, da' immediata comunicazione dell'avvio del procedimento di contestazione all'organismo di coordinamento ed agli organismi pagatori competenti. Art. 8. Indicazioni operative e modulistica 1. Il presente regolamento e' integrato dal «Manuale delle procedure per l'autorizzazione e la vigilanza delle attivita' dei centri autorizzati di assistenza agricola» di cui all'allegato A e dalla modulistica di cui ai seguenti allegati: B: «Autorizzazione per lo svolgimento dell'attivita' di Caa» e allegati B1, B2, B3, B4, B5, B6 e B7; C: «Apertura di nuova sede operativa»; D: «Variazione di indirizzo di sede operativa»; E: «Chiusura di sede operativa»; F: «Verbale relativo al sopralluogo di verifica in loco dei Caa». Art. 9. Rinvii 1. Per tutto quanto ivi non previsto si applicano le disposizioni del decreto ministeriale 27 marzo 2008. 2. Per tutto quanto ivi non previsto in materia di procedimento amministrativo si applicano le disposizioni contenute nella legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e successive modificazioni ed integrazioni. Art. 10. Norma transitoria 1. In conformita' e per gli effetti dell'art. 15 del decreto ministeriale 27 marzo 2008, i Caa e le societa' abilitati ad operare in Regione al 7 maggio 2008, data di pubblicazione dello stesso decreto ministeriale, continuano ad operare nei dodici mesi successivi. Entro sessanta giorni da quest'ultima data, la Regione Friuli-Venezia Giulia, esercita i controlli sui Caa operanti nell'ambito territoriale di propria competenza, al fine di verificare il possesso dei requisiti minimi di garanzia e funzionamento di cui al Capo II del decreto ministeriale 27 marzo 2008 come definiti nel «Manuale delle procedure per l'autorizzazione e la vigilanza delle attivita' dei centri autorizzati di assistenza agricola». La carenza dei requisiti suddetti comporta la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dei propri compiti e funzioni da parte della Regione Friuli-Venezia Giulia. Art. 11. Abrogazione 1. Il decreto del Presidente della Regione 24 luglio 2002, n. 221 (Regolamento per l'abilitazione e la vigilanza dei centri autorizzati di assistenza agricola, in attuazione del regolamento (CE) 1663/1995 della commissione del 7 luglio 1995) e' abrogato. Art. 12. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Visto il Presidente: TONDO (Omissis).