Allegato 
 
Regolamento recante disposizioni per l'autorizzazione e la  vigilanza
  delle attivita'  dei  Centri  autorizzati  di  assistenza  agricola
  (Caa),  in  attuazione  del   regolamento   (CE)   885/2006   della
  commissione, del 21 giugno 2006, recante modalita' di  applicazione
  del  regolamento  (CE)  n.  1290/2005  del  Consiglio,  per  quanto
  riguarda il riconoscimento degli  organismi  pagatori  e  di  altri
  organismi e la liquidazione dei conti del Feaga e del Feasr. 
 
                               Art. 1. 
 
 
                              Finalita' 
 
    1.   Il   presente   regolamento   disciplina   i   criteri   per
l'autorizzazione  e  la  vigilanza   delle   attivita'   dei   centri
autorizzati  di  assistenza  agricola   (Caa)   in   attuazione   del
regolamento (CE) 885/2006 della  commissione,  del  21  giugno  2006,
recante modalita' di applicazione del regolamento (CE)  n.  1290/2005
del Consiglio, per quanto riguarda il riconoscimento degli  organismi
pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e
del  FEASR,  nonche'  in  conformita'  all'art.  3-bis,  del  decreto
legislativo  27  maggio  1999,  n.  165  (Soppressione  dell'AIMA   e
istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura  (AGEA),  a
norma dell'art. 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59) ed  al  decreto
del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del  27
marzo 2008 (Riforma dei centri autorizzati di assistenza agricola). 
 
                               Art. 2. 
 
 
                             Definizioni 
 
    1. Per Caa ovvero centro autorizzato di assistenza  agricola,  si
intende la societa' che ha ottenuto  la  relativa  autorizzazione  da
parte  della  Regione  competente  per  territorio,  in   conformita'
all'art. 3-bis, del decreto legislativo n. 165/1999  e  dell'art.  9,
del decreto del  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali del 27 marzo 2008. 
    2. Possono chiedere  l'autorizzazione  ad  operare  quali  centri
autorizzati di assistenza agricola le societa' di capitali costituite
dai seguenti soggetti: 
      a)  organizzazioni  agricole  maggiormente  rappresentative  in
conformita' all'art. 3-bis,  comma  2,  del  decreto  legislativo  n.
165/1999, rappresentate in seno al Consiglio nazionale  dell'economia
e del lavoro (CNEL) e presenti in almeno 5 regioni; 
      b)  associazioni  di  produttori  e  lavoratori  con  finalita'
statutarie proprie degli organismi sindacali o di categoria  operanti
nel settore e rappresentate in seno al CNEL; 
      c) associazioni di liberi  professionisti  costituite  mediante
atto registrato, tra soggetti abilitati all'esercizio di un'attivita'
professionale di cui all'art. 2229 del codice civile,  che  comprenda
ordinariamente lo svolgimento di funzioni  riferibili  a  quelle  del
Caa. 
 
                               Art. 3. 
 
 
                              Attivita' 
 
    1. Il Caa puo' svolgere: 
      a) le attivita'  di  servizio  di  cui  all'art.  3-bis,  comma
1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo  n.  165/1999,  sulla
base di specifiche convenzioni sia con l'organismo  di  coordinamento
sia con gli  organismi  pagatori,  a  meno  che  dette  attivita'  di
servizio  non  siano  assegnate  in  via  esclusiva  dalla  normativa
comunitaria o nazionale ad altri soggetti; 
      b) ulteriori servizi e  attivita',  sulla  base  di  specifiche
convenzioni con le regioni, le province  autonome  e  altri  soggetti
pubblici secondo  quanto  previsto  dall'art.  3-bis,  comma  4,  del
decreto legislativo n. 165/1999; 
      c) attivita' di verifica della  completezza  documentale  nella
fase istruttoria delle istanze relative all'esercizio  dell'attivita'
agricola presentate ai sensi  dell'art.  14,  comma  6,  del  decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti
e attivita', integrita' aziendale e semplificazione amministrativa in
agricoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, lettere d),  f),  g),  l),
ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38). 
    2. Per  lo  svolgimento  delle  proprie  attivita'  il  Caa  puo'
avvalersi di societa' di servizi  con  capitale  sociale  interamente
posseduto dalle organizzazioni ed associazioni che  hanno  costituito
il Caa. 
    3. La responsabilita' delle attivita' svolte  dalle  societa'  di
servizi per conto del Caa permane in capo a quest'ultimo. 
 
                               Art. 4. 
 
 
     Richiesta di autorizzazione a svolgere le attivita' di Caa 
 
    1. Le societa'  con  sede  legale  nella  Regione  Friuli-Venezia
Giulia che intendono  richiedere  l'autorizzazione  allo  svolgimento
delle  attivita'  di  centro  autorizzato  di   assistenza   agricola
presentano alla  Direzione  centrale  risorse  agricole,  naturali  e
forestali apposita istanza contenente: 
      a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto  della  societa'
richiedente; 
      b) copia della polizza assicurativa  stipulata  in  conformita'
all'art. 5, comma 1, del decreto ministeriale 27 marzo 2008,  da  cui
risulta  l'impegno  della  compagnia  assicuratrice  a   fornire   le
comunicazioni di cui al comma 2 dello stesso articolo; 
      c) relazione tecnica concernente l'ambito territoriale  in  cui
il Caa intende operare, la struttura tecnica e informatica, la pianta
organica, gli strumenti  e  la  capacita'  operativa  della  societa'
richiedente, anche in ordine all'eventuale affidamento a societa'  di
servizi dei compiti operativi in conformita' all'art. 12, del decreto
ministeriale 27 marzo 2008; 
      d) elenco degli amministratori e dei  componenti  del  collegio
sindacale, completo  dei  relativi  dati  anagrafici  della  societa'
richiedente e delle societa' di servizio di cui intende avvalersi; 
      e) le dichiarazioni sostitutive di certificazioni in ordine  al
possesso dei requisiti soggettivi indicati all'art.  8,  del  decreto
ministeriale 27 marzo 2008, rilasciate  da  amministratori,  sindaci,
dipendenti  e  collaboratori  della  societa'  richiedente  e   delle
societa' di servizio di cui intende avvalersi, ai sensi dell'art. 46,
del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000,  n.
445 (Testo Unico delle disposizioni legislative  e  regolamentari  in
materia di documentazione amministrativa); 
      f) delibera di nomina del responsabile tecnico, comprensiva dei
relativi dati anagrafici e attestante il possesso  dei  requisiti  di
cui all'art. 7, comma 4, del decreto ministeriale 27 marzo 2008; 
      g) elenco delle sedi presso cui il richiedente intende prestare
assistenza agli utenti; 
      h) dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'art.
47, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, relativa
al fatto che i locali sono adibiti  esclusivamente  all'attivita'  di
Caa ovvero alla contestuale attivita' di CAF purche'  sia  dichiarato
che lo svolgimento delle due attivita'  avvenga  in  orari  e  giorni
diversi, oppure, utilizzando spazi e postazioni operative differenti; 
      i) dati relativi alle societa' di servizi di  cui  la  societa'
richiedente intende avvalersi; 
      j) carta dei  servizi  contenente  le  condizioni  oggettive  e
soggettive dell'attivita' prestata agli utenti e l'indicazione  delle
modalita' previste per sporgere reclamo agli  organismi  pagatori  in
caso di disfunzioni nell'esercizio del mandato; 
      k) copia della deliberazione dell'organo  amministrativo  della
societa' richiedente con la quale si dispone  la  certificazione  del
bilancio annuale da parte di societa' di revisione a  cio'  abilitate
ovvero la  funzione  della  revisione  interna  secondo  i  requisiti
stabiliti dall'Associazione italiana internal auditor; 
      l)  dichiarazione  sostitutiva  di  certificazione,  ai   sensi
dell'art.  46,  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   n.
445/2000,  in  ordine  all'assolvimento  degli  obblighi  di   natura
lavoristica, fiscale, previdenziale, assistenziale e assicurativa nei
confronti dei dipendenti o collaboratori della societa' richiedente e
delle societa' di cui intende avvalersi. 
 
                               Art. 5. 
 
 
            Requisiti minimi di garanzia e funzionamento 
 
    1. La societa' richiedente  per  ottenere  il  riconoscimento  ad
operare quale Caa deve possedere i requisiti  minimi  di  garanzia  e
funzionamento di cui al Capo II del  decreto  ministeriale  27  marzo
2008, come definiti nel «Manuale delle procedure per l'autorizzazione
e la vigilanza delle attivita' dei Centri autorizzati  di  assistenza
agricola» di cui all'art. 8. 
 
                               Art. 6. 
 
 
      Verifica dei requisiti minimi di garanzia e funzionamento 
 
    1. La Regione  Friuli-Venezia  Giulia,  attraverso  la  Direzione
centrale risorse agricole, naturali e forestali, verifica i requisiti
minimi di garanzia e funzionamento, anche riguardo alle  societa'  di
servizi di cui si avvale eventualmente il Caa. 
    2. La Regione  Friuli-Venezia  Giulia,  attraverso  la  Direzione
centrale risorse  agricole,  naturali  e  forestali,  entro  sessanta
giorni dalla presentazione della richiesta di autorizzazione provvede
alla  verifica  della  richiesta  e,  entro   trenta   giorni   dalla
conclusione del procedimento, invia la comunicazione degli esiti alla
societa' richiedente e all'organismo pagatore. 
    3. A seguito della conclusione dell'istruttoria con  decreto  del
direttore del servizio affari generali,  amministrativi  e  politiche
comunitarie si provvede all'adozione del  decreto  di  autorizzazione
della societa' richiedente ad operare come Caa. 
    4. Nel caso  in  cui  uno  o  piu'  degli  elementi  o  documenti
richiesti risultino essere assenti ovvero  incompleti,  il  direttore
del Servizio affari generali, amministrativi e politiche  comunitarie
puo'  stabilire  un  termine  perentorio  di  trenta  giorni  per  la
regolarizzazione della domanda e per la  presentazione  di  eventuale
documentazione integrativa. 
    5. La comunicazione di cui al comma 4, sospende i termini di  cui
al  comma  2,  per  la  conclusione  del  procedimento,   sino   alla
presentazione   da   parte   della   societa'    richiedente    della
documentazione richiesta. 
    6. La mancata presentazione delle integrazioni richieste ai sensi
del comma  4,  nel  termine  assegnato,  comporta  il  rigetto  della
domanda. 
    7. La societa' richiedente puo' utilizzare la  denominazione  Caa
solo dopo il riconoscimento da  parte  della  Regione  Friuli-Venezia
Giulia. 
    8. La Regione  Friuli-Venezia  Giulia,  attraverso  la  Direzione
centrale risorse agricole, naturali e forestali, predispone un  piano
annuale di controlli a campione sui  Caa  per  i  quali  ha  concesso
l'autorizzazione e sulle societa' di cui essi si avvalgono, in ordine
al mantenimento dei requisiti  minimi  di  garanzia  e  funzionamento
previsti dal decreto ministeriale 27 marzo 2008. 
    9. Per  l'espletamento  dei  controlli  delle  sedi  ubicate  sul
territorio regionale la Direzione centrale risorse agricole, naturali
e forestali potra' avvalersi delle proprie strutture periferiche. 
    10. Per i  controlli  delle  sedi  operative  ubicate  fuori  dal
territorio regionale, la  Regione  Friuli-Venezia  Giulia  si  avvale
delle regioni e delle province autonome nel cui  ambito  territoriale
sono ubicate le strutture dei Caa oggetto di verifica. 
    11. Le risultanze dei controlli  sono  trasmesse  annualmente  al
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. 
    12. La societa' che ha ottenuto l'autorizzazione ad operare  come
Caa   e'   tenuta   alla   presentazione   annuale   della   seguente
documentazione: 
      a) bilancio certificato secondo quanto previsto  dal  comma  5,
dell'art. 7, del decreto ministeriale 27 marzo 2008; 
      b) dichiarazioni sostitutive di  certificazioni  in  ordine  al
possesso dei requisiti soggettivi indicati all'art.  8,  del  decreto
ministeriale 27 marzo 2008, rilasciate  da  amministratori,  sindaci,
dipendenti  e  collaboratori  della  societa'  richiedente  e   delle
societa' di servizio di cui intende avvalersi, ai sensi dell'art. 46,
del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000; 
      c)  dichiarazioni  sostitutive  di  certificazione,  ai   sensi
dell'art.  46,  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   n.
445/2000,  in  ordine  all'assolvimento  degli  obblighi  di   natura
lavoristica, fiscale, previdenziale, assistenziale e assicurativa nei
confronti dei propri dipendenti o collaboratori e delle  societa'  di
cui intende avvalersi di cui all'art. 4, lettera l); 
      d) ogni altro atto di modifica della documentazione  a  corredo
dell'istanza di cui all'art. 4. 
 
                               Art. 7. 
 
 
 Revoca dell'autorizzazione allo svolgimento delle attivita' di Caa 
 
    1. L'autorizzazione allo svolgimento delle attivita'  di  Caa  e'
revocata nel caso in cui: 
      a) nello svolgimento dell'attivita'  affidata  al  Caa  vengano
commesse gravi e ripetute  violazioni  della  normativa  comunitaria,
nazionale e regionale; 
      b) non siano osservati le prescrizioni e gli obblighi  previsti
dalle convenzioni stipulate dal  Caa  con  le  regioni,  le  province
autonome, gli organismi pagatori e/o altri soggetti pubblici; 
      c) non sia  presentato  il  bilancio  annuale  certificato  con
cadenza annuale; 
      d)  non  sussistano  i   requisiti   minimi   di   garanzia   e
funzionamento di cui al Capo II, del decreto  ministeriale  27  marzo
2008, come definiti nel «Manuale delle procedure per l'autorizzazione
e la vigilanza delle attivita' dei centri autorizzati  di  assistenza
agricola»; 
      e) i locali non  siano  adibiti  ad  uso  esclusivo  di  Caa  o
contestuale attivita' di centri  autorizzati  di  assistenza  fiscale
(CAF) purche' sia dimostrato che lo svolgimento delle  due  attivita'
avvenga  in  orari  e  giorni  diversi  oppure  utilizzando  spazi  e
postazioni operative differenti. 
    2. La Regione Friuli-Venezia  Giulia,  nel  caso  in  cui  rilevi
direttamente, o attraverso altre  regioni  e  province  autonome,  la
perdita  totale  o  parziale  dei  requisiti  minimi  di  garanzia  e
funzionamento,  redige  contestazione   da   notificare   al   legale
rappresentante del Caa o  delle  societa'  di  cui  esso  si  avvale,
assegnando un termine di sessanta giorni per provvedere. In  caso  di
mancata  ottemperanza  entro   il   suddetto   termine   la   Regione
Friuli-Venezia  Giulia  revoca  l'autorizzazione  al  Caa   entro   i
successivi quindici giorni. 
    3. La Regione Friuli-Venezia Giulia, da' immediata  comunicazione
dell'avvio  del  procedimento  di  contestazione   all'organismo   di
coordinamento ed agli organismi pagatori competenti. 
 
                               Art. 8. 
 
 
                 Indicazioni operative e modulistica 
 
    1. Il  presente  regolamento  e'  integrato  dal  «Manuale  delle
procedure per l'autorizzazione e la  vigilanza  delle  attivita'  dei
centri autorizzati di assistenza agricola» di cui  all'allegato  A  e
dalla modulistica di cui ai seguenti allegati: 
      B: «Autorizzazione per lo svolgimento dell'attivita' di Caa»  e
allegati B1, B2, B3, B4, B5, B6 e B7; 
      C: «Apertura di nuova sede operativa»; 
      D: «Variazione di indirizzo di sede operativa»; 
      E: «Chiusura di sede operativa»; 
      F: «Verbale relativo al sopralluogo di  verifica  in  loco  dei
Caa». 
 
                               Art. 9. 
 
 
                               Rinvii 
 
    1. Per tutto quanto ivi non previsto si applicano le disposizioni
del decreto ministeriale 27 marzo 2008. 
    2. Per tutto quanto ivi non previsto in materia  di  procedimento
amministrativo si applicano le  disposizioni  contenute  nella  legge
regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia  di
procedimento amministrativo e di diritto  di  accesso)  e  successive
modificazioni ed integrazioni. 
 
                              Art. 10. 
 
 
                          Norma transitoria 
 
    1. In conformita' e per gli  effetti  dell'art.  15  del  decreto
ministeriale 27 marzo 2008, i Caa e le societa' abilitati ad  operare
in Regione al 7 maggio  2008,  data  di  pubblicazione  dello  stesso
decreto  ministeriale,  continuano  ad  operare   nei   dodici   mesi
successivi. Entro sessanta giorni da quest'ultima  data,  la  Regione
Friuli-Venezia  Giulia,  esercita  i  controlli  sui   Caa   operanti
nell'ambito territoriale di propria competenza, al fine di verificare
il possesso dei requisiti minimi di garanzia e funzionamento  di  cui
al Capo II del decreto ministeriale 27 marzo 2008 come  definiti  nel
«Manuale delle procedure per l'autorizzazione e  la  vigilanza  delle
attivita' dei centri autorizzati di assistenza agricola». La  carenza
dei  requisiti  suddetti  comporta  la   revoca   dell'autorizzazione
all'esercizio dei propri compiti e funzioni da  parte  della  Regione
Friuli-Venezia Giulia. 
 
                              Art. 11. 
 
 
                             Abrogazione 
 
    1. Il decreto del Presidente della Regione 24 luglio 2002, n. 221
(Regolamento per l'abilitazione e la vigilanza dei centri autorizzati
di assistenza agricola, in attuazione del regolamento (CE)  1663/1995
della commissione del 7 luglio 1995) e' abrogato. 
 
                              Art. 12. 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
    1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a
quello  della  sua  pubblicazione  nel  Bollettino  ufficiale   della
Regione. 
 
                 Visto il Presidente: TONDO         
 
    (Omissis).