(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione 
               Valle d'Aosta n. 28 del 14 luglio 2009) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
      
                               Art. 1 
 
                      Modificazioni all'art. 1 
 
    1. Il comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 4 settembre 1995,
n.  39  (normativa  e  criteri  generali   per   l'assegnazione,   la
determinazione dei canoni e la gestione  degli  alloggi  di  edilizia
residenziale pubblica), e' sostituito dal seguente: 
    «1. Le disposizioni della presente legge trovano applicazione per
gli alloggi utilizzati per le finalita' sociali proprie dell'edilizia
residenziale pubblica: 
      a) realizzati o recuperati dallo Stato,  dalla  Regione,  dagli
enti locali e dalle loro aziende; 
      b) realizzati o recuperati con  il  concorso  o  il  contributo
dello Stato, della Regione, degli enti locali e delle loro aziende, e
dei privati; 
      c) in proprieta' degli enti locali e delle loro aziende.». 
    2. Il comma 1-bis dell'art. 1 della legge regionale n. 39/1995 e'
abrogato. 
    3. Dopo il comma 1-bis  dell'art.  1  della  legge  regionale  n.
39/1995, come abrogato dal comma 2, e' inserito il seguente: 
    «1-ter. Gli alloggi di cui al comma 1 sono  considerati  alloggio
sociale ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture del 22
aprile 2008.». 
    4. Dopo la lettera  d)  del  comma  2  dell'art.  1  della  legge
regionale n. 39/1995, e' inserita la seguente: 
    «d-bis) il cui  degrado  comporti  la  necessita'  di  effettuare
interventi  di  manutenzione  straordinaria  o  di   ristrutturazione
eccessivamente  onerosi  rispetto  alla  possibilita'  di  una   loro
cessione;». 
    5. Al comma 3 dell'art. 1 della legge regionale n. 39/1995,  dopo
le parole: «lett. d),» e' inserita la seguente: «d-bis),».