(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 28 del 14 luglio 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Modificazioni all'art. 1 1. Il comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 4 settembre 1995, n. 39 (normativa e criteri generali per l'assegnazione, la determinazione dei canoni e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), e' sostituito dal seguente: «1. Le disposizioni della presente legge trovano applicazione per gli alloggi utilizzati per le finalita' sociali proprie dell'edilizia residenziale pubblica: a) realizzati o recuperati dallo Stato, dalla Regione, dagli enti locali e dalle loro aziende; b) realizzati o recuperati con il concorso o il contributo dello Stato, della Regione, degli enti locali e delle loro aziende, e dei privati; c) in proprieta' degli enti locali e delle loro aziende.». 2. Il comma 1-bis dell'art. 1 della legge regionale n. 39/1995 e' abrogato. 3. Dopo il comma 1-bis dell'art. 1 della legge regionale n. 39/1995, come abrogato dal comma 2, e' inserito il seguente: «1-ter. Gli alloggi di cui al comma 1 sono considerati alloggio sociale ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture del 22 aprile 2008.». 4. Dopo la lettera d) del comma 2 dell'art. 1 della legge regionale n. 39/1995, e' inserita la seguente: «d-bis) il cui degrado comporti la necessita' di effettuare interventi di manutenzione straordinaria o di ristrutturazione eccessivamente onerosi rispetto alla possibilita' di una loro cessione;». 5. Al comma 3 dell'art. 1 della legge regionale n. 39/1995, dopo le parole: «lett. d),» e' inserita la seguente: «d-bis),».