Art. 11 
 
                      Modificazioni all'art. 10 
 
    1. La lettera b) del comma 1 dell'art. 10 della  legge  regionale
n. 39/1995 e' sostituita dalla seguente: 
    «b) i requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale  pubblica
di cui all'art. 6;». 
    2. La lettera d) del comma 1 dell'art. 10 della  legge  regionale
n. 39/1995 e' sostituita dalla seguente: 
    «d) il termine di scadenza  della  presentazione  delle  domande,
comunque non inferiore a trenta giorni dalla  data  di  pubblicazione
del bando;». 
    3. La lettera e) del comma 1 dell'art. 10 della  legge  regionale
n. 39/1995 e' sostituita dalla seguente: 
    «e) i documenti da allegare alla domanda.». 
    4. Il comma 2 dell'art. 10 della legge regionale  n.  39/1995  e'
abrogato.