Art. 11 Modificazioni all'art. 10 1. La lettera b) del comma 1 dell'art. 10 della legge regionale n. 39/1995 e' sostituita dalla seguente: «b) i requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica di cui all'art. 6;». 2. La lettera d) del comma 1 dell'art. 10 della legge regionale n. 39/1995 e' sostituita dalla seguente: «d) il termine di scadenza della presentazione delle domande, comunque non inferiore a trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando;». 3. La lettera e) del comma 1 dell'art. 10 della legge regionale n. 39/1995 e' sostituita dalla seguente: «e) i documenti da allegare alla domanda.». 4. Il comma 2 dell'art. 10 della legge regionale n. 39/1995 e' abrogato.