Art. 13 
 
                      Sostituzione dell'art. 12 
 
    1. L'art. 12 della legge regionale n. 39/1995 e'  sostituito  dal
seguente: 
    «Art. 12 (Istruttoria delle domande). - 1. L'ente che ha  indetto
il bando procede  all'istruttoria  delle  domande,  verificandone  la
regolarita' e la completezza della documentazione allegata. 
    2. Ai fini di cui al comma 1, l'ente che ha indetto il bando puo'
richiedere agli interessati ulteriori informazioni  o  documentazione
integrativa. 
    3. L'ente che ha indetto il bando provvede, in  via  provvisoria,
all'attribuzione dei punteggi a ciascuna  domanda  sulla  base  delle
dichiarazioni contenute nella domanda stessa e  della  documentazione
allegata. 
    4. Per l'esercizio delle funzioni di cui ai commi 1,  2  e  3,  i
comuni  possono   delegare   l'Azienda   regionale   per   l'edilizia
residenziale (ARER) di cui alla legge regionale 9 settembre 1999,  n.
30 (Istituzione dell'Azienda regionale per l'edilizia residenziale  -
Agence regionale pour le logement), previa convenzione. 
    5. Le domande, con i punteggi a  ciascuna  attribuiti  e  con  la
relativa documentazione, sono trasmesse,  entro  novanta  giorni  dal
termine  di  scadenza  per  la  presentazione  delle  medesime,  alla
Commissione di cui all'art.  14,  dandone  contestuale  comunicazione
alla  struttura  regionale  competente   in   materia   di   edilizia
residenziale pubblica.».