Art. 13 Sostituzione dell'art. 12 1. L'art. 12 della legge regionale n. 39/1995 e' sostituito dal seguente: «Art. 12 (Istruttoria delle domande). - 1. L'ente che ha indetto il bando procede all'istruttoria delle domande, verificandone la regolarita' e la completezza della documentazione allegata. 2. Ai fini di cui al comma 1, l'ente che ha indetto il bando puo' richiedere agli interessati ulteriori informazioni o documentazione integrativa. 3. L'ente che ha indetto il bando provvede, in via provvisoria, all'attribuzione dei punteggi a ciascuna domanda sulla base delle dichiarazioni contenute nella domanda stessa e della documentazione allegata. 4. Per l'esercizio delle funzioni di cui ai commi 1, 2 e 3, i comuni possono delegare l'Azienda regionale per l'edilizia residenziale (ARER) di cui alla legge regionale 9 settembre 1999, n. 30 (Istituzione dell'Azienda regionale per l'edilizia residenziale - Agence regionale pour le logement), previa convenzione. 5. Le domande, con i punteggi a ciascuna attribuiti e con la relativa documentazione, sono trasmesse, entro novanta giorni dal termine di scadenza per la presentazione delle medesime, alla Commissione di cui all'art. 14, dandone contestuale comunicazione alla struttura regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica.».