Art. 14 
 
                      Sostituzione dell'art. 14 
 
    1. L'art. 14 della legge regionale n. 39/1995 e'  sostituito  dal
seguente: 
    «Art. 14 (Commissione di edilizia residenziale  pubblica).  -  1.
Presso l'assessorato regionale  competente  in  materia  di  edilizia
residenziale pubblica e'  istituita  la  commissione  per  l'edilizia
residenziale pubblica. 
    2. La commissione svolge, in particolare, i seguenti compiti: 
      a) cura l'istruttoria delle domande ai fini della formazione  e
degli aggiornamenti delle graduatorie; 
      b) decide in merito ai ricorsi di cui all'art. 16, comma 3; 
      c) predispone la  graduatoria  degli  aspiranti  al  cambio  di
alloggio di cui all'art. 31; 
      d) esamina le domande di emergenza abitativa ai sensi dell'art.
15 della legge regionale 26 ottobre  2007,  n.  28  (Disposizioni  di
riordino in materia  di  edilizia  residenziale.  Modificazioni  alla
legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33); 
      e) rilascia il parere obbligatorio e vincolante di cui all'art.
36, comma 4. 
    3. La commissione, nominata  con  decreto  del  Presidente  della
Regione, dura in carica cinque anni ed e' cosi' composta: 
      a) un magistrato, anche a riposo, con funzioni  di  presidente,
designato dal Presidente del Tribunale di Aosta; 
      b) un esperto in materia di politiche sociali  designato  dalla
Giunta regionale, o suo delegato; 
      c) un esperto in  materia  di  edilizia  residenziale  pubblica
designato dalla Giunta regionale, o suo delegato; 
      d) il presidente dell'ARER, o suo delegato; 
      e)  un  rappresentante  delle  organizzazioni  sindacali  degli
assegnatari piu' rappresentative a livello nazionale, designato dalle
medesime, o suo delegato; 
      f)   un   rappresentante   delle    organizzazioni    sindacali
maggiormente rappresentative a  livello  regionale,  designato  dalle
medesime, o suo delegato; 
      g) un membro designato dal  Presidente  della  Regione,  o  suo
delegato. 
    4. La commissione e' integrata di volta in volta dal sindaco  del
comune interessato all'assegnazione degli alloggi,  o  suo  delegato,
con diritto di voto. 
    5. La commissione elegge il vice presidente fra i membri  di  cui
al comma 1, lettere b), c), d), e) ed f). 
    6. Per la validita' delle sedute della commissione e' sufficiente
la presenza di quattro componenti, fra i quali, comunque, deve essere
compreso il presidente o il vice presidente. La commissione  delibera
a maggioranza dei presenti, e, in caso di parita' di voti, prevale il
voto del presidente. 
    7. Le funzioni di segreteria della commissione sono svolte da  un
dipendente  della  struttura  regionale  competente  in  materia   di
edilizia residenziale pubblica. 
    8. La commissione, ove lo ritenga opportuno, puo': 
      a) nominare al suo interno delle sottocommissioni,  definendone
i compiti e la durata; 
      b) avvalersi di tecnici esperti.».