Art. 14 Sostituzione dell'art. 14 1. L'art. 14 della legge regionale n. 39/1995 e' sostituito dal seguente: «Art. 14 (Commissione di edilizia residenziale pubblica). - 1. Presso l'assessorato regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica e' istituita la commissione per l'edilizia residenziale pubblica. 2. La commissione svolge, in particolare, i seguenti compiti: a) cura l'istruttoria delle domande ai fini della formazione e degli aggiornamenti delle graduatorie; b) decide in merito ai ricorsi di cui all'art. 16, comma 3; c) predispone la graduatoria degli aspiranti al cambio di alloggio di cui all'art. 31; d) esamina le domande di emergenza abitativa ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 26 ottobre 2007, n. 28 (Disposizioni di riordino in materia di edilizia residenziale. Modificazioni alla legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33); e) rilascia il parere obbligatorio e vincolante di cui all'art. 36, comma 4. 3. La commissione, nominata con decreto del Presidente della Regione, dura in carica cinque anni ed e' cosi' composta: a) un magistrato, anche a riposo, con funzioni di presidente, designato dal Presidente del Tribunale di Aosta; b) un esperto in materia di politiche sociali designato dalla Giunta regionale, o suo delegato; c) un esperto in materia di edilizia residenziale pubblica designato dalla Giunta regionale, o suo delegato; d) il presidente dell'ARER, o suo delegato; e) un rappresentante delle organizzazioni sindacali degli assegnatari piu' rappresentative a livello nazionale, designato dalle medesime, o suo delegato; f) un rappresentante delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale, designato dalle medesime, o suo delegato; g) un membro designato dal Presidente della Regione, o suo delegato. 4. La commissione e' integrata di volta in volta dal sindaco del comune interessato all'assegnazione degli alloggi, o suo delegato, con diritto di voto. 5. La commissione elegge il vice presidente fra i membri di cui al comma 1, lettere b), c), d), e) ed f). 6. Per la validita' delle sedute della commissione e' sufficiente la presenza di quattro componenti, fra i quali, comunque, deve essere compreso il presidente o il vice presidente. La commissione delibera a maggioranza dei presenti, e, in caso di parita' di voti, prevale il voto del presidente. 7. Le funzioni di segreteria della commissione sono svolte da un dipendente della struttura regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica. 8. La commissione, ove lo ritenga opportuno, puo': a) nominare al suo interno delle sottocommissioni, definendone i compiti e la durata; b) avvalersi di tecnici esperti.».