Art. 15 
 
                      Sostituzione dell'art. 16 
 
    L'art. 16 della legge regionale  n.  39/1995  e'  sostituito  dal
seguente: 
    «Art. 16 (Formazione della graduatoria).  -  1.  La  commissione,
entro novanta giorni dal ricevimento delle domande, con i punteggi ad
esse attribuiti,  e  della  relativa  documentazione,  predispone  la
graduatoria provvisoria. 
    2. La graduatoria provvisoria, entro quindici  giorni  dalla  sua
formazione, e' pubblicata all'Albo pretorio  del  comune  interessato
per quindici giorni consecutivi. 
    3. Entro venti giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione
della  graduatoria  all'Albo  pretorio,   gli   interessati   possono
presentare opposizione in carta semplice alla commissione che  decide
entro trenta giorni dalla  scadenza  del  termine  stabilito  per  la
presentazione del ricorso. 
    4. Esaurito l'esame delle opposizioni, la commissione formula  la
graduatoria definitiva e  la  trasmette  al  comune  interessato  per
l'approvazione. 
    5. In caso di parita' di punteggio e'  preferito  il  concorrente
piu' anziano di eta'. 
    6. In caso di persistente parita' e' preferito il concorrente con
maggiore anzianita'  di  residenza  in  Valle  d'Aosta.  In  caso  di
ulteriore parita', la commissione procede al  sorteggio  in  presenza
degli interessati. 
    7. L'ordine conseguito da ciascun concorrente  nella  graduatoria
definitiva  da'  titolo  all'assegnazione   dell'alloggio   fino   ad
esaurimento delle disponibilita', nel  rispetto  di  quanto  previsto
dall'art. 20. 
    8.  La  graduatoria  definitiva  e'  pubblicata  con  le   stesse
modalita' stabilite per la graduatoria provvisoria. 
    9. Gli alloggi sono assegnati in relazione alla composizione  del
nucleo familiare del concorrente e secondo l'ordine  stabilito  nella
graduatoria definitiva.».