Art. 15 Sostituzione dell'art. 16 L'art. 16 della legge regionale n. 39/1995 e' sostituito dal seguente: «Art. 16 (Formazione della graduatoria). - 1. La commissione, entro novanta giorni dal ricevimento delle domande, con i punteggi ad esse attribuiti, e della relativa documentazione, predispone la graduatoria provvisoria. 2. La graduatoria provvisoria, entro quindici giorni dalla sua formazione, e' pubblicata all'Albo pretorio del comune interessato per quindici giorni consecutivi. 3. Entro venti giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione della graduatoria all'Albo pretorio, gli interessati possono presentare opposizione in carta semplice alla commissione che decide entro trenta giorni dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione del ricorso. 4. Esaurito l'esame delle opposizioni, la commissione formula la graduatoria definitiva e la trasmette al comune interessato per l'approvazione. 5. In caso di parita' di punteggio e' preferito il concorrente piu' anziano di eta'. 6. In caso di persistente parita' e' preferito il concorrente con maggiore anzianita' di residenza in Valle d'Aosta. In caso di ulteriore parita', la commissione procede al sorteggio in presenza degli interessati. 7. L'ordine conseguito da ciascun concorrente nella graduatoria definitiva da' titolo all'assegnazione dell'alloggio fino ad esaurimento delle disponibilita', nel rispetto di quanto previsto dall'art. 20. 8. La graduatoria definitiva e' pubblicata con le stesse modalita' stabilite per la graduatoria provvisoria. 9. Gli alloggi sono assegnati in relazione alla composizione del nucleo familiare del concorrente e secondo l'ordine stabilito nella graduatoria definitiva.».