Art. 17 Sostituzione dell'art. 19 1. L'art. 19 della legge regionale n. 39/1995 e' sostituito dal seguente: «Art. 19 (Verifica dei requisiti prima dell'assegnazione). - 1. In sede di assegnazione degli alloggi, il comune verifica il permanere dei requisiti previsti per l'assegnazione richiedendo, ove del caso, la documentazione necessaria. 2. Se non e' trascorso un anno dalla data di inserimento o ricollocazione degli interessati nella graduatoria definitiva e non sono intervenute variazioni anagrafiche, ad eccezione di nascite e decessi, il comune provvede a verificare il permanere del requisito di cui all'art. 6, comma 1, lettera c). 3. Nel caso in cui sia trascorso piu' di un anno dalla data d'inserimento o ricollocazione degli interessati nella graduatoria definitiva, la verifica riguarda la permanenza dei requisiti di cui all'art. 6 e delle condizioni che hanno determinato il punteggio. Nel caso in cui queste ultime non siano confermate, alle eventuali nuove condizioni sono attributi i relativi punteggi, previa valutazione delle medesime. 4. Il comune trasmette la documentazione relativa alle verifiche di cui al comma 3 alla commissione di cui all'art. 14 per le valutazioni di competenza. La commissione, qualora accerti la mancanza anche di un solo requisito di cui all'art. 6, oppure il mutamento delle condizioni determinanti il punteggio, nei successivi venti giorni provvede ad esprimere parere vincolante al comune in ordine all'eventuale esclusione o al mutamento della posizione del richiedente nella graduatoria medesima.».