Art. 17 
 
                      Sostituzione dell'art. 19 
 
    1. L'art. 19 della legge regionale n. 39/1995 e'  sostituito  dal
seguente: 
    «Art. 19 (Verifica dei requisiti prima dell'assegnazione).  -  1.
In  sede  di  assegnazione  degli  alloggi,  il  comune  verifica  il
permanere dei requisiti previsti per l'assegnazione richiedendo,  ove
del caso, la documentazione necessaria. 
    2. Se non e' trascorso  un  anno  dalla  data  di  inserimento  o
ricollocazione degli interessati nella graduatoria definitiva  e  non
sono intervenute variazioni anagrafiche, ad eccezione  di  nascite  e
decessi, il comune provvede a verificare il permanere  del  requisito
di cui all'art. 6, comma 1, lettera c). 
    3. Nel caso in cui sia trascorso  piu'  di  un  anno  dalla  data
d'inserimento o ricollocazione degli  interessati  nella  graduatoria
definitiva, la verifica riguarda la permanenza dei requisiti  di  cui
all'art. 6 e delle condizioni che hanno determinato il punteggio. Nel
caso in cui queste ultime non siano confermate, alle eventuali  nuove
condizioni sono attributi i  relativi  punteggi,  previa  valutazione
delle medesime. 
    4. Il comune trasmette la documentazione relativa alle  verifiche
di cui al comma  3  alla  commissione  di  cui  all'art.  14  per  le
valutazioni  di  competenza.  La  commissione,  qualora  accerti   la
mancanza anche di un solo requisito di  cui  all'art.  6,  oppure  il
mutamento delle condizioni determinanti il punteggio, nei  successivi
venti giorni provvede ad esprimere parere  vincolante  al  comune  in
ordine all'eventuale esclusione o al mutamento  della  posizione  del
richiedente nella graduatoria medesima.».