Art. 18 Sostituzione dell'art. 20 L'art. 20 della legge regionale n. 39/1995 e' sostituito dal seguente: «Art. 20 (Modalita' di assegnazione). - 1. L'assegnazione degli alloggi, in base all'ordine della graduatoria definitiva, e' effettuata dal comune territorialmente competente. 2. Ogni ente proprietario o gestore di alloggi comunica al comune, al Presidente della Regione e alla struttura regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica l'elenco degli alloggi disponibili entro dieci giorni dall'effettiva disponibilita'. 3. Qualora la tipologia degli alloggi disponibili e le caratteristiche dei nuclei familiari in graduatoria non consentano l'assegnazione di un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, al soggetto avente titolo puo' essere proposto un alloggio adeguato avente anche una sola delle caratteristiche di cui all'art. 2, comma 1. In tale caso l'eventuale rinuncia e' giustificata.».