Art. 18 
 
                      Sostituzione dell'art. 20 
 
    L'art. 20 della legge regionale  n.  39/1995  e'  sostituito  dal
seguente: 
    «Art. 20 (Modalita' di assegnazione). - 1.  L'assegnazione  degli
alloggi,  in  base  all'ordine  della  graduatoria   definitiva,   e'
effettuata dal comune territorialmente competente. 
    2. Ogni ente  proprietario  o  gestore  di  alloggi  comunica  al
comune, al  Presidente  della  Regione  e  alla  struttura  regionale
competente in materia  di  edilizia  residenziale  pubblica  l'elenco
degli  alloggi  disponibili   entro   dieci   giorni   dall'effettiva
disponibilita'. 
    3.  Qualora  la  tipologia  degli  alloggi   disponibili   e   le
caratteristiche dei nuclei familiari in  graduatoria  non  consentano
l'assegnazione di un  alloggio  adeguato  alle  esigenze  del  nucleo
familiare, al soggetto avente titolo puo' essere proposto un alloggio
adeguato avente anche una sola delle caratteristiche di cui  all'art.
2, comma 1. In tale caso l'eventuale rinuncia e' giustificata.».