Art. 19 
 
                      Modificazioni all'art. 21 
 
    Al comma 2 dell'art. 21 della  legge  regionale  n.  39/1995,  le
parole: «, nel rispetto di quanto previsto all'art. 20, comma 3» sono
soppresse. 
    2. Il comma 3 dell'art. 21 della legge regionale n.  39/1995,  e'
sostituito dal seguente: 
    «3.   La   scelta   dell'alloggio    deve    essere    effettuata
dall'assegnatario  o  da  persona  delegata.  In  caso   di   mancata
presentazione  non  motivata,  il  comune   dichiara   la   decadenza
dall'assegnazione e l'esclusione dalla graduatoria.». 
    3. Al comma 5 dell'art. 21 della legge regionale n.  39/1995,  le
parole: «per gravi e documentati motivi» sono soppresse. 
    4. Dopo il comma 5 dell'art. 21 della legge regionale n. 39/1995,
e' inserito il seguente: 
    «5-bis. E' ritenuta  giustificata  la  rinuncia  all'alloggio  da
parte di un assegnatario al quale  sia  stato  proposto  un  alloggio
adeguato ai sensi dell'art. 2, ma il cui numero di vani, in  rapporto
alla composizione del suo nucleo familiare, non permetta  un'adeguata
e razionale sistemazione alloggiativa.».