Art. 19 Modificazioni all'art. 21 Al comma 2 dell'art. 21 della legge regionale n. 39/1995, le parole: «, nel rispetto di quanto previsto all'art. 20, comma 3» sono soppresse. 2. Il comma 3 dell'art. 21 della legge regionale n. 39/1995, e' sostituito dal seguente: «3. La scelta dell'alloggio deve essere effettuata dall'assegnatario o da persona delegata. In caso di mancata presentazione non motivata, il comune dichiara la decadenza dall'assegnazione e l'esclusione dalla graduatoria.». 3. Al comma 5 dell'art. 21 della legge regionale n. 39/1995, le parole: «per gravi e documentati motivi» sono soppresse. 4. Dopo il comma 5 dell'art. 21 della legge regionale n. 39/1995, e' inserito il seguente: «5-bis. E' ritenuta giustificata la rinuncia all'alloggio da parte di un assegnatario al quale sia stato proposto un alloggio adeguato ai sensi dell'art. 2, ma il cui numero di vani, in rapporto alla composizione del suo nucleo familiare, non permetta un'adeguata e razionale sistemazione alloggiativa.».