Art. 2 Sostituzione dell'art. 2 1. L'art. 2 della legge regionale n. 39/1995 e' sostituito dal seguente: «Art. 2 (Nozione di alloggio adeguato). - 1. Ai fini della presente legge si considera alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare quello avente entrambe le seguenti caratteristiche: a) superficie utile, misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni e comprensiva delle soglie di passaggio da un vano all'altro e degli sguinci di porte e finestre, non inferiore a: 1) metri quadrati 28, per un nucleo familiare composto da una persona; 2) metri quadrati 40, per un nucleo familiare composto da due persone; 3) metri quadrati 60, per un nucleo familiare composto da tre persone; 4) metri quadrati 70, per un nucleo familiare composto da quattro persone; 5) metri quadrati 80, per un nucleo familiare composto da cinque persone; 6) metri quadrati 95, per un nucleo familiare composto da sei o piu' persone; b) minimo un vano ogni due componenti il nucleo familiare, fino ad un massimo di cinque vani. Ai fini del calcolo dei vani sono esclusi la cucina o il soggiorno con angolo cottura, i locali destinati a servizi igienici e i locali accessori. 2. Ai fini della determinazione della superficie utile netta di cui al comma 1, lettera a), si applica una percentuale di tolleranza in diminuzione pari al 15 per cento, per i casi di cui ai numeri 1) e 2), e pari al 10 per cento, per i casi di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6). 3. Se il locale adibito a cucina ha una superficie utile inferiore a metri quadrati 8, il numero minimo di vani, calcolato ai sensi del comma 1, lettera b), e' aumentato di una unita'. 4. Nel caso di monolocali, l'alloggio e' adeguato per un nucleo familiare composto da una persona, a condizione che sia rispettata la superficie minima di cui al comma 1, lettera a). 5. E' comunque considerato non adeguato l'alloggio, abitato da un nucleo familiare con presenza di handicappati di natura motoria e sensoriale, non adattabile ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.».