Art. 2 
 
                      Sostituzione dell'art. 2 
 
    1. L'art. 2 della legge regionale n. 39/1995  e'  sostituito  dal
seguente: 
    «Art. 2 (Nozione di  alloggio  adeguato).  -  1.  Ai  fini  della
presente legge si  considera  alloggio  adeguato  alle  esigenze  del
nucleo familiare quello avente entrambe le seguenti caratteristiche: 
      a) superficie utile, misurata al netto dei muri  perimetrali  e
di quelli interni e comprensiva delle soglie di passaggio da un  vano
all'altro e degli sguinci di porte e finestre, non inferiore a: 
        1) metri quadrati 28, per un nucleo familiare composto da una
persona; 
        2) metri quadrati 40, per un nucleo familiare composto da due
persone; 
        3) metri quadrati 60, per un nucleo familiare composto da tre
persone; 
        4) metri quadrati 70, per un  nucleo  familiare  composto  da
quattro persone; 
        5) metri quadrati 80, per un  nucleo  familiare  composto  da
cinque persone; 
        6) metri quadrati 95, per un nucleo familiare composto da sei
o piu' persone; 
      b) minimo un vano ogni due componenti il nucleo familiare, fino
ad un massimo di cinque vani. Ai  fini  del  calcolo  dei  vani  sono
esclusi la cucina  o  il  soggiorno  con  angolo  cottura,  i  locali
destinati a servizi igienici e i locali accessori. 
    2. Ai fini della determinazione della superficie utile  netta  di
cui al comma 1, lettera a), si applica una percentuale di  tolleranza
in diminuzione pari al 15 per cento, per i casi di cui ai numeri 1) e
2), e pari al 10 per cento, per i casi di cui ai numeri 3), 4), 5)  e
6). 
    3. Se  il  locale  adibito  a  cucina  ha  una  superficie  utile
inferiore a metri quadrati 8, il numero minimo di vani, calcolato  ai
sensi del comma 1, lettera b), e' aumentato di una unita'. 
    4. Nel caso di monolocali, l'alloggio e' adeguato per  un  nucleo
familiare composto da una persona, a condizione che sia rispettata la
superficie minima di cui al comma 1, lettera a). 
    5. E' comunque considerato non adeguato l'alloggio, abitato da un
nucleo familiare con presenza di handicappati  di  natura  motoria  e
sensoriale, non adattabile ai sensi  del  decreto  del  Ministro  dei
lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.».