Art. 20 
 
                      Modificazioni all'art. 22 
 
    1. Al comma 6 dell'art. 22 della legge regionale n.  39/1995,  la
parola: «trenta» e' sostituita dalla seguente: «novanta». 
    2. Il comma 9 dell'art. 22 della legge regionale  n.  39/1995  e'
abrogato.