Art. 21 
 
                      Modificazione all'art. 24 
 
    1. Il comma 2 dell'art. 24 della legge regionale n.  39/1995,  e'
sostituito dal seguente: 
    «2. L'aliquota di riserva degli alloggi compresi nei programmi di
intervento, da destinare ai profughi, e' pari alla percentuale minima
prevista  dall'art.  34  della  legge  n.   763/1981   e   successive
modificazioni e integrazioni.».