Art. 21 Modificazione all'art. 24 1. Il comma 2 dell'art. 24 della legge regionale n. 39/1995, e' sostituito dal seguente: «2. L'aliquota di riserva degli alloggi compresi nei programmi di intervento, da destinare ai profughi, e' pari alla percentuale minima prevista dall'art. 34 della legge n. 763/1981 e successive modificazioni e integrazioni.».