Art. 26 
 
                   Inserimento dell'allegato A-bis 
 
    1. Dopo l'allegato A  della  legge  regionale  n.  39/1995,  come
abrogato dall'art. 25, comma 1, lettera b), e' inserito il seguente: 
    «Allegato  A-bis.  Punteggi  attribuiti   in   dipendenza   delle
condizioni soggettive e oggettive del concorrente e  del  suo  nucleo
familiare (art. 8-bis): 
      a) Condizioni soggettive: 
        1) richiedente con anzianita' di residenza in  Valle  d'Aosta
maturata  anche  non  consecutivamente:  1.1  per  ogni  anno  intero
successivo ad otto anni: punti da un minimo di 0,2 a  un  massimo  di
0,5 a discrezione del comune; 
        2) richiedente con anzianita' di residenza  continuativa  nel
comune  sede  dell'intervento,  superiore  a  quella  richiesta   per
l'accesso al bando:  punti  da  0,2  a  1  per  ogni  anno  intero  a
discrezione del comune; 
        3) valore dell'Indicatore della  situazione  economica  (ISE)
previsto dall'art. 6: 
          3.1 fino al 20 per cento del  limite  di  cui  all'art.  7:
punti 3; 
          3.2 oltre il 20 per cento e fino al 50 per cento del limite
di cui all'art. 7: punti 2; 
          3.3 oltre il 50 per cento  e  fino  all'80  per  cento  del
limite di cui all'art. 7: punti 1; 
        4) nucleo familiare superiore a tre persone: punti 1; 
        5) per ogni minore presente nel nucleo familiare fino  ad  un
massimo di tre: punti 1; 
        6) richiedente singolo con presenza  di  uno  o  piu'  minori
all'interno del nucleo familiare: punti 2; 
        7) richiedente con eta' superiore a sessantacinque anni, solo
o con il coniuge o con il convivente  more  uxorio,  oppure  nel  cui
nucleo familiare sia  presente  un  discendente  minore  a  carico  o
portatore di handicap: punti 2; 
        8) presenza nel nucleo familiare di componenti  di  cui  alla
legge  5  febbraio  1992  n.  104  (legge  quadro  per  l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate): 
          8.1 persona handicappata in  situazione  di  gravita':  per
ogni persona punti 2; 
          8.2 persona handicappata: per ogni persona punti 1; 
        9)  presenza  nel  nucleo   familiare   di   componenti   con
invalidita' certificata dalla competente commissione regionale: 
          9.1 compresa tra 1'80 per cento ed  il  100  per  cento  o,
anche in assenza di quantificazione della percentuale di  invalidita'
qualora dal certificato medesimo risultino difficolta' persistenti  a
svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'eta': per ogni  persona
punti 2; 
          9.2 compresa fra il 67 per cento ed il 79 per cento:  punti
1; 
        10) ai nuclei familiari con componenti  che  rientrino  nelle
condizioni di cui ai  numeri  8.1)  e  9.1)  e'  attribuito  1  punto
ulteriore in presenza di barriere  architettoniche,  certificata  dal
comune,   che   comporti    concreto    impedimento    al    disabile
nell'accessibilita'  all'alloggio   occupato,   in   relazione   allo
specifico genere di disabilita' posseduta; 
        11) richiedente che da non  oltre  due  anni  dalla  data  di
scadenza del bando abbia contratto matrimonio o abbia instaurato  una
convivenza more uxorio: punti 1; 
        12) anni di permanenza in graduatoria: punti da 0,1 a  1  per
ogni anno intero a decorrere dal primo inserimento a discrezione  del
comune; 
        13) richiedenti appartenenti alla Polizia di Stato, Arma  dei
Carabinieri e Corpo di Guardia di Finanza : punti 1; 
      b) condizioni oggettive: 
        1) abitazione in alloggio improprio  ai  sensi  dell'art.  3,
comma 1, lettera a): l punto per ogni anno intero fino ad un  massimo
di punti 4; 
        2) nucleo familiare o  singola  persona  che,  a  seguito  di
esecuzione di sentenza di rilascio di abitazione  o  di  sentenza  di
separazione personale tra coniugi, coabita da almeno  due  anni  alla
data del  bando  in  uno  stesso  alloggio  con  uno  o  piu'  nuclei
familiari: punti 2,5; 
        3) abitazione, alla data del bando, da  almeno  due  anni  in
alloggio antigienico, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b): 
          3.1 per una fattispecie: punti 1; 
          3.2 per due o piu' fattispecie: punti 2; 
        4) situazione di disagio abitativo, esistente da  almeno  due
anni alla data del bando, in alloggio non adeguato ai sensi dell'art.
2: punti 1; 
        5) richiedenti che alla data di pubblicazione del bando: 
          5.1 a seguito di esecuzione della sentenza o dell'ordinanza
di rilascio dell'abitazione, fruiscano di  sistemazione  alloggiativa
precaria in struttura alberghiera o similare: punti 4; 
          5.2 siano interessati  da  un  provvedimento  esecutivo  di
sfratto non intimato per inadempienza contrattuale, da un verbale  di
conciliazione giudiziaria, oppure da un'ordinanza di sgombero, emessi
da meno di due anni, e comunque con data di esecuzione non  eccedente
l'anno successivo la pubblicazione del bando: punti 4; 
          5.3 abitino in alloggio che  debba  essere  rilasciato  per
effetto di sentenza di separazione personale fra  coniugi,  entro  un
anno dalla data di pubblicazione del bando: punti 4; 
          5.4 abitino  in  alloggio  di  servizio  che  debba  essere
rilasciato a seguito di collocamento a  riposo  o  per  altro  motivo
imprevisto non dipendente dalla volonta' propria: punti 4. 
      c) Precisazioni: 
        1) il comune in sede  di  bando  puo'  specificare  ulteriori
condizioni soggettive ed oggettive determinando i relativi  punteggi,
fino ad un massimo complessivo di punti 5; 
        2)  i  provvedimenti  giudiziari  di  rilascio   per   finita
locazione degli immobili  adibiti  ad  uso  abitativo,  di  cui  alla
lettera b), numeri 5.1 e 5.2, sono valutati ai fini dell'attribuzione
del punteggio solo se contengono l'esplicita enunciazione della  data
di registrazione del contratto  di  locazione  e  gli  estremi  della
lettera raccomandata con avviso di ricevimento recante disdetta della
locazione da  parte  del  locatore,  ai  sensi  dell'art.  1-bis  del
decreto-legge 20 ottobre 2008, n. 158 (Misure urgenti  per  contenere
il disagio abitativo di particolari categorie  sociali),  convertito,
con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2008, n. 199; 
        3) le condizioni di cui alla lettera a), numeri 8) e 9),  non
sono cumulabili tra loro quando riferite ad una  stessa  persona.  In
tal  caso   verra'   considerata   la   casistica   piu'   favorevole
all'interessato; 
        4) le condizioni di cui alla lettera b), numeri 1), 3) e  4),
non sono cumulabili tra loro, cosi' come quelle di cui  alla  lettera
b), numeri 2) e 4); 
        5) la condizione di cui alla lettera b), numero  5),  non  e'
cumulabile con le altre condizioni oggettive; 
        6) ai richiedenti che ricadano nelle condizioni di  cui  alla
lettera b), numero 5), nel  periodo  intercorrente  tra  la  data  di
pubblicazione del bando e quella di  approvazione  della  graduatoria
provvisoria, e' riconosciuto, su  domanda  documentata,  il  relativo
punteggio; parimenti sono riconosciuti i punteggi di cui alla lettera
a), numeri 4), 5)  e  6)  ai  richiedenti  il  cui  nucleo  familiare
raggiunga, nello stesso periodo,  tali  condizioni  a  seguito  della
nascita di figli.».