Art. 26 Inserimento dell'allegato A-bis 1. Dopo l'allegato A della legge regionale n. 39/1995, come abrogato dall'art. 25, comma 1, lettera b), e' inserito il seguente: «Allegato A-bis. Punteggi attribuiti in dipendenza delle condizioni soggettive e oggettive del concorrente e del suo nucleo familiare (art. 8-bis): a) Condizioni soggettive: 1) richiedente con anzianita' di residenza in Valle d'Aosta maturata anche non consecutivamente: 1.1 per ogni anno intero successivo ad otto anni: punti da un minimo di 0,2 a un massimo di 0,5 a discrezione del comune; 2) richiedente con anzianita' di residenza continuativa nel comune sede dell'intervento, superiore a quella richiesta per l'accesso al bando: punti da 0,2 a 1 per ogni anno intero a discrezione del comune; 3) valore dell'Indicatore della situazione economica (ISE) previsto dall'art. 6: 3.1 fino al 20 per cento del limite di cui all'art. 7: punti 3; 3.2 oltre il 20 per cento e fino al 50 per cento del limite di cui all'art. 7: punti 2; 3.3 oltre il 50 per cento e fino all'80 per cento del limite di cui all'art. 7: punti 1; 4) nucleo familiare superiore a tre persone: punti 1; 5) per ogni minore presente nel nucleo familiare fino ad un massimo di tre: punti 1; 6) richiedente singolo con presenza di uno o piu' minori all'interno del nucleo familiare: punti 2; 7) richiedente con eta' superiore a sessantacinque anni, solo o con il coniuge o con il convivente more uxorio, oppure nel cui nucleo familiare sia presente un discendente minore a carico o portatore di handicap: punti 2; 8) presenza nel nucleo familiare di componenti di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 104 (legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate): 8.1 persona handicappata in situazione di gravita': per ogni persona punti 2; 8.2 persona handicappata: per ogni persona punti 1; 9) presenza nel nucleo familiare di componenti con invalidita' certificata dalla competente commissione regionale: 9.1 compresa tra 1'80 per cento ed il 100 per cento o, anche in assenza di quantificazione della percentuale di invalidita' qualora dal certificato medesimo risultino difficolta' persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'eta': per ogni persona punti 2; 9.2 compresa fra il 67 per cento ed il 79 per cento: punti 1; 10) ai nuclei familiari con componenti che rientrino nelle condizioni di cui ai numeri 8.1) e 9.1) e' attribuito 1 punto ulteriore in presenza di barriere architettoniche, certificata dal comune, che comporti concreto impedimento al disabile nell'accessibilita' all'alloggio occupato, in relazione allo specifico genere di disabilita' posseduta; 11) richiedente che da non oltre due anni dalla data di scadenza del bando abbia contratto matrimonio o abbia instaurato una convivenza more uxorio: punti 1; 12) anni di permanenza in graduatoria: punti da 0,1 a 1 per ogni anno intero a decorrere dal primo inserimento a discrezione del comune; 13) richiedenti appartenenti alla Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Corpo di Guardia di Finanza : punti 1; b) condizioni oggettive: 1) abitazione in alloggio improprio ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a): l punto per ogni anno intero fino ad un massimo di punti 4; 2) nucleo familiare o singola persona che, a seguito di esecuzione di sentenza di rilascio di abitazione o di sentenza di separazione personale tra coniugi, coabita da almeno due anni alla data del bando in uno stesso alloggio con uno o piu' nuclei familiari: punti 2,5; 3) abitazione, alla data del bando, da almeno due anni in alloggio antigienico, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b): 3.1 per una fattispecie: punti 1; 3.2 per due o piu' fattispecie: punti 2; 4) situazione di disagio abitativo, esistente da almeno due anni alla data del bando, in alloggio non adeguato ai sensi dell'art. 2: punti 1; 5) richiedenti che alla data di pubblicazione del bando: 5.1 a seguito di esecuzione della sentenza o dell'ordinanza di rilascio dell'abitazione, fruiscano di sistemazione alloggiativa precaria in struttura alberghiera o similare: punti 4; 5.2 siano interessati da un provvedimento esecutivo di sfratto non intimato per inadempienza contrattuale, da un verbale di conciliazione giudiziaria, oppure da un'ordinanza di sgombero, emessi da meno di due anni, e comunque con data di esecuzione non eccedente l'anno successivo la pubblicazione del bando: punti 4; 5.3 abitino in alloggio che debba essere rilasciato per effetto di sentenza di separazione personale fra coniugi, entro un anno dalla data di pubblicazione del bando: punti 4; 5.4 abitino in alloggio di servizio che debba essere rilasciato a seguito di collocamento a riposo o per altro motivo imprevisto non dipendente dalla volonta' propria: punti 4. c) Precisazioni: 1) il comune in sede di bando puo' specificare ulteriori condizioni soggettive ed oggettive determinando i relativi punteggi, fino ad un massimo complessivo di punti 5; 2) i provvedimenti giudiziari di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso abitativo, di cui alla lettera b), numeri 5.1 e 5.2, sono valutati ai fini dell'attribuzione del punteggio solo se contengono l'esplicita enunciazione della data di registrazione del contratto di locazione e gli estremi della lettera raccomandata con avviso di ricevimento recante disdetta della locazione da parte del locatore, ai sensi dell'art. 1-bis del decreto-legge 20 ottobre 2008, n. 158 (Misure urgenti per contenere il disagio abitativo di particolari categorie sociali), convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2008, n. 199; 3) le condizioni di cui alla lettera a), numeri 8) e 9), non sono cumulabili tra loro quando riferite ad una stessa persona. In tal caso verra' considerata la casistica piu' favorevole all'interessato; 4) le condizioni di cui alla lettera b), numeri 1), 3) e 4), non sono cumulabili tra loro, cosi' come quelle di cui alla lettera b), numeri 2) e 4); 5) la condizione di cui alla lettera b), numero 5), non e' cumulabile con le altre condizioni oggettive; 6) ai richiedenti che ricadano nelle condizioni di cui alla lettera b), numero 5), nel periodo intercorrente tra la data di pubblicazione del bando e quella di approvazione della graduatoria provvisoria, e' riconosciuto, su domanda documentata, il relativo punteggio; parimenti sono riconosciuti i punteggi di cui alla lettera a), numeri 4), 5) e 6) ai richiedenti il cui nucleo familiare raggiunga, nello stesso periodo, tali condizioni a seguito della nascita di figli.».