Art. 3 
 
                      Modificazioni all'art. 3 
 
    1. La lettera a) del comma 1 dell'art. 3 della 1egge regionale n.
39/1995 e' sostituita dalla seguente: 
    «a)   alloggio    improprio,    l'unita'    immobiliare    avente
caratteristiche tipologiche  incompatibili  con  la  destinazione  ad
abitazione. Rientrano in tale categoria le baracche,  le  stalle,  le
grotte,  le  caverne,  i  sotterranei,  le  soffitte,  i  bassi,   le
autorimesse  e  le  cantine.  E'   altresi'   considerato   improprio
l'alloggio privo di servizio igienico;». 
    2. Dopo il numero 4) della lettera b) del  comma  1  dell'art.  3
della legge regionale n. 39/1995, e' inserito il seguente: 
    «4-bis) servizio igienico esterno.».