Art. 3 Modificazioni all'art. 3 1. La lettera a) del comma 1 dell'art. 3 della 1egge regionale n. 39/1995 e' sostituita dalla seguente: «a) alloggio improprio, l'unita' immobiliare avente caratteristiche tipologiche incompatibili con la destinazione ad abitazione. Rientrano in tale categoria le baracche, le stalle, le grotte, le caverne, i sotterranei, le soffitte, i bassi, le autorimesse e le cantine. E' altresi' considerato improprio l'alloggio privo di servizio igienico;». 2. Dopo il numero 4) della lettera b) del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 39/1995, e' inserito il seguente: «4-bis) servizio igienico esterno.».