Art. 4 
 
                      Sostituzione dell'art. 4 
 
    1. L'art. 4 della legge regionale n. 39/1995  e'  sostituito  dal
seguente: 
    «Art. 4 (Definizioni). - 1. Ai  fini  della  presente  legge,  si
intende per: 
      a)  vano  convenzionale,  l'ambiente  o  il  locale   con   una
superficie di metri quadrati 14, determinata ai sensi  dell'art.  45,
comma 2; 
      b) vano abitabile, l'ambiente o locale che riceve aria  e  luce
direttamente dall'esterno mediante finestra, porta o altra  apertura,
con superficie non inferiore a metri quadrati  7,50,  con  esclusione
della cucina, del soggiorno con angolo cottura, dei locali  destinati
a servizi igienici e dei locali accessori; 
      c) vano accessorio, l'ambiente o il locale destinato a servizi,
disimpegno,    ingresso,    corridoio,    anticamera,    ripostiglio,
seminterrato, con superficie inferiore a metri quadrati 7,50.».