Art. 4 Sostituzione dell'art. 4 1. L'art. 4 della legge regionale n. 39/1995 e' sostituito dal seguente: «Art. 4 (Definizioni). - 1. Ai fini della presente legge, si intende per: a) vano convenzionale, l'ambiente o il locale con una superficie di metri quadrati 14, determinata ai sensi dell'art. 45, comma 2; b) vano abitabile, l'ambiente o locale che riceve aria e luce direttamente dall'esterno mediante finestra, porta o altra apertura, con superficie non inferiore a metri quadrati 7,50, con esclusione della cucina, del soggiorno con angolo cottura, dei locali destinati a servizi igienici e dei locali accessori; c) vano accessorio, l'ambiente o il locale destinato a servizi, disimpegno, ingresso, corridoio, anticamera, ripostiglio, seminterrato, con superficie inferiore a metri quadrati 7,50.».