Art. 5 Sostituzione dell'art. 5 1. L'art. 5 della legge regionale n. 39/1995 e' sostituito dal seguente: «Art. 5 (Nozione di nucleo familiare). - 1. Ai fini della presente legge, il nucleo familiare del concorrente all'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica si intende costituito da tutti i soggetti, anche non legati da vincoli di coniugio, affinita' o parentela che, alla data di presentazione della domanda di assegnazione, compongono la famiglia anagrafica, come definita dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente). In ogni caso, il coniuge del richiedente, non separato legalmente, e' ricompreso nel nucleo familiare. 2. Nel caso di particolari situazioni debitamente documentate in cui il nucleo familiare dichiarato dal concorrente nella domanda risulti difforme da quello indicato nelle risultanze anagrafiche, la Commissione di cui all'art. 14 ne valuta l'ammissibilita', anche ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio.».