Art. 5 
 
                      Sostituzione dell'art. 5 
 
    1. L'art. 5 della legge regionale n. 39/1995  e'  sostituito  dal
seguente: 
    «Art. 5 (Nozione  di  nucleo  familiare).  -  1.  Ai  fini  della
presente legge, il nucleo familiare del concorrente  all'assegnazione
di  un  alloggio  di  edilizia  residenziale  pubblica   si   intende
costituito da tutti i  soggetti,  anche  non  legati  da  vincoli  di
coniugio, affinita' o parentela che, alla data di presentazione della
domanda di assegnazione,  compongono  la  famiglia  anagrafica,  come
definita dall'art. 4 del decreto del Presidente della  Repubblica  30
maggio 1989, n. 223 (Approvazione del  nuovo  regolamento  anagrafico
della  popolazione  residente).  In  ogni  caso,   il   coniuge   del
richiedente,  non  separato  legalmente,  e'  ricompreso  nel  nucleo
familiare. 
    2. Nel caso di particolari situazioni debitamente documentate  in
cui il nucleo familiare  dichiarato  dal  concorrente  nella  domanda
risulti difforme da quello indicato nelle risultanze anagrafiche,  la
Commissione di cui all'art. 14 ne valuta l'ammissibilita',  anche  ai
fini dell'attribuzione del relativo punteggio.».