Art. 6 Sostituzione dell'art. 6 1. L'art. 6 della legge regionale n. 39/1995 e' sostituito dal seguente: «Art. 6 (Requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica). - 1. I concorrenti all'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica devono possedere, alla data di pubblicazione del bando e fino al momento dell'assegnazione dell'alloggio, i seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana o di altro Stato dell'Unione europea. E' ammesso altresi' il cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea, se soggetto regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato; b) residenza nella Regione da almeno otto anni, maturati anche non consecutivamente; c) residenza anagrafica o attivita' lavorativa principale e continuativa nel comune o in uno dei comuni compresi nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso per il periodo minimo stabilito, per uno o entrambi i requisiti, nel bando stesso; d) non essere titolari di diritti di proprieta', usufrutto, uso e abitazione: 1) su di un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, come definito dall'art. 2, nel territorio regionale; 2) su due o piu' alloggi, o quote di titolarita' la cui somma e' pari o superiore a due unita', ubicati in qualsiasi localita'; e) Indicatore della Situazione Economica (ISE) non superiore al limite definito ai sensi dell'art. 7. L'ISE e' desunto dalla dichiarazione sostitutiva unica di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'art. 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449), rilasciata per l'anno di riferimento del bando; f) non essere assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica; g) non essere stati dichiarati decaduti negli ultimi dieci anni dall'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica. 2. Ai fini del requisito di cui al comma 1, lettera d), non si tiene conto degli alloggi: a) dichiarati impropri o antigienici ai sensi dell'art. 3; b) gravati da usufrutto, uso o abitazione a favore di terzi; c) non utilizzabili a fini abitativi. 3. I requisiti di cui al comma 1, lettere d) ed e), devono essere posseduti da tutti i componenti il nucleo familiare.».