Art. 6 
 
                      Sostituzione dell'art. 6 
 
    1. L'art. 6 della legge regionale n. 39/1995  e'  sostituito  dal
seguente: 
    «Art.  6  (Requisiti  per  l'accesso  all'edilizia   residenziale
pubblica). - 1. I concorrenti  all'assegnazione  di  un  alloggio  di
edilizia  residenziale  pubblica  devono  possedere,  alla  data   di
pubblicazione  del  bando  e  fino   al   momento   dell'assegnazione
dell'alloggio, i seguenti requisiti: 
      a) cittadinanza italiana o di altro Stato dell'Unione  europea.
E' ammesso altresi'  il  cittadino  di  uno  Stato  non  appartenente
all'Unione  europea,  se  soggetto  regolarmente   soggiornante   nel
territorio dello Stato; 
      b) residenza nella Regione da almeno otto anni, maturati  anche
non consecutivamente; 
      c) residenza anagrafica o  attivita'  lavorativa  principale  e
continuativa nel comune o in  uno  dei  comuni  compresi  nell'ambito
territoriale cui si riferisce il bando di  concorso  per  il  periodo
minimo stabilito, per uno o entrambi i requisiti, nel bando stesso; 
      d) non essere titolari di diritti di proprieta', usufrutto, uso
e abitazione: 
        1) su di  un  alloggio  adeguato  alle  esigenze  del  nucleo
familiare, come definito dall'art. 2, nel territorio regionale; 
        2) su due o piu' alloggi, o quote di titolarita' la cui somma
e' pari o superiore a due unita', ubicati in qualsiasi localita'; 
      e) Indicatore della Situazione Economica (ISE) non superiore al
limite  definito  ai  sensi  dell'art.  7.  L'ISE  e'  desunto  dalla
dichiarazione sostitutiva unica di  cui  al  decreto  legislativo  31
marzo 1998, n. 109 (Definizione di criteri unificati  di  valutazione
della situazione economica dei soggetti  che  richiedono  prestazioni
sociali agevolate, a norma dell'art. 59, comma  51,  della  legge  27
dicembre 1997, n. 449), rilasciata  per  l'anno  di  riferimento  del
bando; 
      f)  non  essere  assegnatario  di  un  alloggio   di   edilizia
residenziale pubblica; 
      g) non essere stati dichiarati decaduti negli ultimi dieci anni
dall'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica. 
    2. Ai fini del requisito di cui al comma 1, lettera  d),  non  si
tiene conto degli alloggi: 
      a) dichiarati impropri o antigienici ai sensi dell'art. 3; 
      b) gravati da usufrutto, uso o abitazione a favore di terzi; 
      c) non utilizzabili a fini abitativi. 
    3. I requisiti di cui al comma 1, lettere d) ed e), devono essere
posseduti da tutti i componenti il nucleo familiare.».