Art. 7 Sostituzione dell'art. 7 1. L'art. 7 della legge regionale n. 39/1995 e' sostituito dal seguente: «Art. 7 (Indicatore di reddito). - 1. L'indicatore di reddito e' desunto dalla dichiarazione sostitutiva unica di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'art. 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449), riportante i redditi relativi all'anno precedente la data di presentazione della domanda. I limiti dell'ISE, ai fini dell'assegnazione degli alloggi di cui alla presente legge, sono individuati con deliberazione della Giunta regionale, sentite le Commissioni consiliari competenti. 2. Entro il 30 giugno di ogni anno, la Giunta regionale puo' variare i limiti di cui al comma 1, tenuto conto dell'andamento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatosi nell'anno precedente, e delle condizioni socio-economiche esistenti nel territorio regionale.».