Art. 7 
 
                      Sostituzione dell'art. 7 
 
    1. L'art. 7 della legge regionale n. 39/1995  e'  sostituito  dal
seguente: 
    «Art. 7 (Indicatore di reddito). - 1. L'indicatore di reddito  e'
desunto dalla dichiarazione  sostitutiva  unica  di  cui  al  decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizione di  criteri  unificati
di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono
prestazioni sociali agevolate, a norma dell'art. 59, comma 51,  della
legge 27 dicembre  1997,  n.  449),  riportante  i  redditi  relativi
all'anno precedente la data di presentazione della domanda. I  limiti
dell'ISE,  ai  fini  dell'assegnazione  degli  alloggi  di  cui  alla
presente legge,  sono  individuati  con  deliberazione  della  Giunta
regionale, sentite le Commissioni consiliari competenti. 
    2. Entro il 30 giugno di ogni  anno,  la  Giunta  regionale  puo'
variare i limiti di cui  al  comma  1,  tenuto  conto  dell'andamento
dell'indice dei prezzi  al  consumo  per  le  famiglie  di  operai  e
impiegati, verificatosi  nell'anno  precedente,  e  delle  condizioni
socio-economiche esistenti nel territorio regionale.».