Art. 9 
 
                     Inserimento dell'art. 8-bis 
 
    «Art. 8-bis (Punteggi). - 1. La graduatoria di assegnazione degli
alloggi e' formata sulla base dei punteggi attribuiti in relazione ai
requisiti soggettivi e  oggettivi  di  cui  all'allegato  A-bis  alla
presente legge. 
    2.  La  Giunta  regionale,  con   propria   deliberazione,   puo'
modificare  i  punteggi  di  cui  all'allegato  A-bis,   sentite   le
Commissioni consiliari competenti.».