Art. 9 Inserimento dell'art. 8-bis «Art. 8-bis (Punteggi). - 1. La graduatoria di assegnazione degli alloggi e' formata sulla base dei punteggi attribuiti in relazione ai requisiti soggettivi e oggettivi di cui all'allegato A-bis alla presente legge. 2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, puo' modificare i punteggi di cui all'allegato A-bis, sentite le Commissioni consiliari competenti.».