Art. 10 Programmazione delle risorse e rendicontazione 1. La Regione, con proprio atto, provvede alla programmazione delle risorse regionali previste a carico del bilancio regionale di cui all'art. 6, commi 5, 10, 11 e 12 della legge regionale n. 4/2009, definendo il budget destinato ad ogni singolo Comune deputato al l'istruttoria del procedimento e all'adozione del provvedimento. 2. Il Comune che ha ricevuto la richiesta, deputato all'istruttoria del procedimento e all'adozione del provvedimento, rendiconta, con cadenza trimestrale, ocomunque a specifica richiesta da parte della Regione, in base al budget programmato, i provvedimenti adottati per la misura di intervento di cui all'art. 6, comma 1 della legge n. 4/2009. 3. La Regione puo' rideterminare la programmazione dei budget delle risorse destinate a ciascun singolo Comune deputato all'istruttoria del procedimento e all'adozione del provvedimento. 4. La Regione puo' effettuare, in qualunque momento, controlli sui provvedimenti relativi alle misure di cui all'art. 6, comma 1 e 6 della legge n. 4/2009, anche richiedendo la documentazione relativa ai provvedimenti adottati dal Comune, deputato all'istruttoria del procedimento e all'adozione del provvedimento, i qua li hanno l'obbligo di metterla a disposizione.