Art. 10 
 
           Programmazione delle risorse e rendicontazione 
 
    1. La Regione, con proprio  atto,  provvede  alla  programmazione
delle risorse regionali previste a carico del bilancio  regionale  di
cui all'art. 6, commi 5, 10, 11 e 12 della legge regionale n. 4/2009,
definendo il budget destinato ad  ogni  singolo  Comune  deputato  al
l'istruttoria del procedimento e all'adozione del provvedimento. 
    2.  Il  Comune   che   ha   ricevuto   la   richiesta,   deputato
all'istruttoria del procedimento e  all'adozione  del  provvedimento,
rendiconta, con cadenza trimestrale, ocomunque a specifica  richiesta
da  parte  della  Regione,  in  base   al   budget   programmato,   i
provvedimenti adottati per la misura di intervento di cui all'art. 6,
comma 1 della legge n. 4/2009. 
    3. La Regione puo' rideterminare  la  programmazione  dei  budget
delle  risorse  destinate   a   ciascun   singolo   Comune   deputato
all'istruttoria del procedimento e all'adozione del provvedimento. 
    4. La Regione puo' effettuare, in  qualunque  momento,  controlli
sui provvedimenti relativi alle misure di cui all'art. 6, comma 1 e 6
della legge n. 4/2009, anche richiedendo la  documentazione  relativa
ai provvedimenti adottati dal Comune,  deputato  all'istruttoria  del
procedimento  e  all'adozione  del  provvedimento,  i  qua  li  hanno
l'obbligo di metterla a disposizione.