Art. 2 
 
                        Soggetti Beneficiari 
 
    1. Sono ammessi a godere  del  beneficio  previsto  dall'art.  6,
comma 1 della legge regionale n. 4/2009 i lavoratori che, a far  data
dal 1° gennaio 2009, sono o continuano ad essere interessati: 
      a)  da  crisi  aziendali  o  occupazionale  e  posti  in  cassa
integrazione guadagni ordinaria, straordinaria o in deroga ex art. 19
del decreto legge del 29  novembre  2008,  n.  185,  convertito,  con
modificazioni, in legge n. 2 del 28 gennaio 2009; 
      b) dai contratti di solidarieta' ai sensi della  legge  del  23
luglio 1991, n. 223, da mobilita' indennizzata ai sensi  dell'art.  4
della medesima legge n. 223/1991, ai sensi dell'art. 19  del  decreto
legge del 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, in
legge n. 2 del 28 gennaio 2009. 
    Il godimento del beneficio previsto dall'art. 6,  comma  1  della
legge regionale n.4/2009 e' subordinato, in ogni caso, all'assenso da
parte  del  gestore  erogatore   del   servizio   interessato   dalla
sospensione  di  pagamento.  Il  venir  meno  del   godimento   degli
ammortizzatori di cui alle lettere a) e b)  determina  la  cessazione
dal beneficio previsto dall'art. 6, comma 1 della legge regionale  n.
4/2009. 
    2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 2,  comma  475  della
legge 24  dicembre  2007,  n.  244  e  dal  relativo  regolamento  di
attuazione di cui all'art. 2, comma 5-sexies  del  decreto  legge  29
novembre 2008, n. 185, sono ammessi a godere del  beneficio  previsto
dall'art. 6, comma 6 della legge regionale n. 4/2009 i lavoratori: 
      a) indicati alle lettere a), e b)  del  comma  1  del  presente
articolo; 
      b) che per effetto di crisi  aziendali  o  occupazionale  hanno
perso il lavoro a far data dal 1° gennaio 2009. 
    Il godimento del beneficio di cui all'art. 6, comma 6 della legge
regionale n.4/2009 e' subordinato,  in  ogni  caso,  all'accertamento
definitivo del merito del credito  da  parte  dell'Istituto  bancario
mutuante. 
    3. Per accedere ai benefici previsti dall'art. 6,  commi  1  e  6
della legge regionale, i lavoratori di cui ai precedenti commi 1 e  2
devono essere residenti nella Regione al 1° gennaio 2009.