Art. 3 Servizi interessati dall'intervento 1. I servizi interessati dal beneficio della sospensione del pagamento sono quelli elencati dall'art. 6, comma 1 della legge regionale n. 4/2009, qualunque sia il soggetto (pubblico o privato) erogatore del servizio. 2. Per servizi «trasporti scolastici» devono intender si gli abbonamenti, comunque denominati, connessi sia al trasporto relativo all'obbligo scolastico per l'anno 2009/2010, sia al trasporto effettuato per motivi di studio dai componenti del nucleo familiare anagrafico del lavoratore interessato dalla misura di intervento.