Art. 3 
 
                 Servizi interessati dall'intervento 
 
    1. I servizi interessati  dal  beneficio  della  sospensione  del
pagamento sono quelli elencati  dall'art.  6,  comma  1  della  legge
regionale n. 4/2009, qualunque sia il soggetto (pubblico  o  privato)
erogatore del servizio. 
    2. Per servizi «trasporti  scolastici»  devono  intender  si  gli
abbonamenti, comunque denominati, connessi sia al trasporto  relativo
all'obbligo  scolastico  per  l'anno  2009/2010,  sia  al   trasporto
effettuato per motivi di studio dai componenti del  nucleo  familiare
anagrafico del lavoratore interessato dalla misura di intervento.