Art. 5 
 
                         Durata dei benefici 
 
    1. Il beneficio della  sospensione  del  pagamento  delle  tasse,
delle tariffe e  dei  canoni  comunque  denominati  e  come  previsti
dall'art. 6, comma 1 della legge regionale  n.  4/2009,  puo'  essere
concesso, dal momento della presentazione della domanda, fino  al  31
dicembre 2009, salvo ulteriori  o  diverse  determinazioni  da  parte
della Regione. 
    2. Alla cessazione del beneficio di cui al comma 1 il  lavoratore
richiedente  puo'  usufruire  di  una  dilazione  della  ripresa  dei
pagamenti interessati dal beneficio di cui all'art. 6, comma 1  delle
legge regionale n. 4/2009, a partire dal 1° gennaio  2010  e  per  un
periodo non superiore al doppio di quello di sospensione. 
    3. Il beneficio della sospensione del  pagamento  delle  rate  di
mutuo immobiliare di cui all'art. 6, comma 6 della legge regionale n.
4/2009 e' previsto per le rate in scadenza riferite ad un periodo  da
12 a  24  mesi  consecutivi,  senza  oneri  per  l'Istituto  bancario
mutuante. La sospensione puo' essere richiesta una sola volta e  puo'
trovare applicazione anche per  le  rate  gia'  scadute  fino  ad  un
massimo di sei mensilita' non adempiute, comprensive degli  interessi
di mora maturati, e sempre per un periodo compreso tra 12 e  24  mesi
consecutivi. 
    4. Allo scadere del periodo di sospensione di  cui  al  comma  3,
l'ammortamento del mutuo immobiliare, di  cui  all'art.  6,  comma  6
della legge regionale n. 4/ 2009, riprendera' automaticamente con  la
scadenza della prima rata successiva all'ultima delle  rate  sospese.
Le rate sospese inizieranno a decorrere, senza effetto  novativo,  al
termine del periodo  di  ammortamento  originariamente  previsto  dal
contratto di mutuo,  con  la  medesima  periodicita'.  Gli  interessi
riferiti al periodo di sospensione del pagamento  delle  rate,  salvo
diversa indicazione del beneficiario, saranno suddivisi e  frazionati
sull'intero numero delle restanti rate.