Art. 5 Durata dei benefici 1. Il beneficio della sospensione del pagamento delle tasse, delle tariffe e dei canoni comunque denominati e come previsti dall'art. 6, comma 1 della legge regionale n. 4/2009, puo' essere concesso, dal momento della presentazione della domanda, fino al 31 dicembre 2009, salvo ulteriori o diverse determinazioni da parte della Regione. 2. Alla cessazione del beneficio di cui al comma 1 il lavoratore richiedente puo' usufruire di una dilazione della ripresa dei pagamenti interessati dal beneficio di cui all'art. 6, comma 1 delle legge regionale n. 4/2009, a partire dal 1° gennaio 2010 e per un periodo non superiore al doppio di quello di sospensione. 3. Il beneficio della sospensione del pagamento delle rate di mutuo immobiliare di cui all'art. 6, comma 6 della legge regionale n. 4/2009 e' previsto per le rate in scadenza riferite ad un periodo da 12 a 24 mesi consecutivi, senza oneri per l'Istituto bancario mutuante. La sospensione puo' essere richiesta una sola volta e puo' trovare applicazione anche per le rate gia' scadute fino ad un massimo di sei mensilita' non adempiute, comprensive degli interessi di mora maturati, e sempre per un periodo compreso tra 12 e 24 mesi consecutivi. 4. Allo scadere del periodo di sospensione di cui al comma 3, l'ammortamento del mutuo immobiliare, di cui all'art. 6, comma 6 della legge regionale n. 4/ 2009, riprendera' automaticamente con la scadenza della prima rata successiva all'ultima delle rate sospese. Le rate sospese inizieranno a decorrere, senza effetto novativo, al termine del periodo di ammortamento originariamente previsto dal contratto di mutuo, con la medesima periodicita'. Gli interessi riferiti al periodo di sospensione del pagamento delle rate, salvo diversa indicazione del beneficiario, saranno suddivisi e frazionati sull'intero numero delle restanti rate.