Art. 6 
 
                 Modalita' per accedere al beneficio 
     di cui all'art. 6, comma 1 della legge regionale n. 4/2009 
 
    1. Al fine di accedere al beneficio di cui all'art.  6,  comma  1
della legge  regionale  n.  4/2009,  il  lavoratore  deve  presentare
specifica richiesta al Comune di residenza oad altro Comune  da  esso
indicato  redatta  su  apposita  modulistica,  allegata  al  presente
regolamento (Allegato 1), indicando in particolare: 
      a) di aver preso diretta visione del regolamento  regionale  di
attuazione dell'art. 6, commi 4 e 9 della legge regionale n. 4/2009; 
      b) di essere residente nella  Regione  almeno  dal  1°  gennaio
2009; 
      c) di essere posto in cassa  integrazione  guadagni  ordinaria,
straordinaria o in deroga  ex  art.  19  del  decreto  legge  del  29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, in legge  n.  2
del 28 gennaio 2009, a seguito di crisi aziendali e/o  occupazionale,
o per contratto di solidarieta', ai sensi della  legge  223/1991,  da
almeno 30 giorni lavorativi o equivalenti; 
      d) di essere posto in mobilita' indennizzata ai sensi dell'art.
4 della legge del 23 luglio 1991, n. 223 o ai sensi dell'art. 19  del
decreto sopra citato alla lett. c) del presente articolo; 
      e)  i  servizi  interessati  dalla  misura  di  sospensione  al
pagamento di cui all'art. 6, comma 1 della legge regionale n. 4/2009,
precisando il soggetto (pubblico o privato) erogatore del servizio e,
conseguentemente, le tasse, le tariffe e canoni per i quali chiede di
usufruire della sospensione; 
      f) di essere nella condizione prevista dall'art.  4,  comma  1,
lettera b); 
      g)  di  assumere  l'onere  di  comunicare  al  Comune  dove  ha
presentato la richiesta ogni  eventuale  modificazione  o  cessazione
delle condizioni di cui  all'art.  2  del  presente  regolamento  che
legittimano   al   beneficio   pena   l'applicazione   di    sanzione
dell'immediata cessazione del beneficio. 
    2. La richiesta di cui al comma 1  deve  essere  corredata  dalla
seguente documentazione: 
      a) autocertificazione del possesso della condizione  soggettiva
di cui all'art. 2 e all'art. 4, comma 1, lettera a), con  indicazione
della riduzione del reddito subita, e comma 3; 
      b) attestazione ISEE del nucleo familiare anagrafico  ai  sensi
dell'art. 4, comma 1, lettera b); 
      c) copia delle fatture o documenti utili  per  l'individuazione
del soggetto erogatore del servizio interessato dalla sospensione  di
pagamento; 
      d) l'attestazione resa dai soggetti deputati che il  lavoratore
richiedente del beneficio si trova nella condizione di  cui  all'art.
2,  comma  1  del   presente   regolamento   o   l'autocertificazione
dell'impossibilita' di acquisire detta attestazione, fatte  salve  le
fattispecie in cui le suddette informazioni  e  documentazioni  siano
acquisibili d'ufficio  da  parte  del  Comune,  che  ha  ricevuto  la
richiesta, deputato all'istruttoria del procedimento  e  all'adozione
del provvedimento. 
    3.  Il  Comune  che  ha  ricevuto  la  richiesta,  verificata  la
completezza  della  dichiarazione  di  cui  al  comma   1   e   della
documentazione allegata di cui al comma  2,  procede,  esclusivamente
con modalita' informatica, alla compilazione e alla formulazione  del
relativo provvedimento di concessione del beneficio di  cui  all'art.
6, comma 1 della legge regionale n. 4/2009,  trasmettendolo,  con  la
medesima modalita' alla Regione Umbria  e  ai  soggetti  gestori  dei
servizi, rilasciandone automaticamente ricevuta e relativa  copia  al
beneficiario. 
    4.  Il  Comune,  che   ha   ricevuto   la   richiesta,   deputato
all'istruttoria del procedimento e  all'adozione  del  provvedimento,
contabilizza  con  specifico  piano  finanziario,  sulla  base  delle
informazioni  acquisite  attraverso  il  sistema   di   comunicazione
circolare con i soggetti  pubblici  e  privati  gestori  dei  servizi
interessati dall'intervento, il budget di  € 5.000,00,  previsto  per
ciascun nucleo familiare anagrafico dall'art. 6  legge  regionale  n.
4/2009. Al raggiungimento  di  detto  limite  il  Comune  provvede  a
effettuare le comunicazioni al richiedente e ai soggetti, pubblici  e
privati,  gestori  dei  servizi  interessati  dal  provvedimento   di
accoglimento della richiesta di beneficio. Le comunicazioni di cui al
precedente periodo avvengono secondo le medesime modalita' di cui  al
comma 3.