Art. 6 Modalita' per accedere al beneficio di cui all'art. 6, comma 1 della legge regionale n. 4/2009 1. Al fine di accedere al beneficio di cui all'art. 6, comma 1 della legge regionale n. 4/2009, il lavoratore deve presentare specifica richiesta al Comune di residenza oad altro Comune da esso indicato redatta su apposita modulistica, allegata al presente regolamento (Allegato 1), indicando in particolare: a) di aver preso diretta visione del regolamento regionale di attuazione dell'art. 6, commi 4 e 9 della legge regionale n. 4/2009; b) di essere residente nella Regione almeno dal 1° gennaio 2009; c) di essere posto in cassa integrazione guadagni ordinaria, straordinaria o in deroga ex art. 19 del decreto legge del 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, in legge n. 2 del 28 gennaio 2009, a seguito di crisi aziendali e/o occupazionale, o per contratto di solidarieta', ai sensi della legge 223/1991, da almeno 30 giorni lavorativi o equivalenti; d) di essere posto in mobilita' indennizzata ai sensi dell'art. 4 della legge del 23 luglio 1991, n. 223 o ai sensi dell'art. 19 del decreto sopra citato alla lett. c) del presente articolo; e) i servizi interessati dalla misura di sospensione al pagamento di cui all'art. 6, comma 1 della legge regionale n. 4/2009, precisando il soggetto (pubblico o privato) erogatore del servizio e, conseguentemente, le tasse, le tariffe e canoni per i quali chiede di usufruire della sospensione; f) di essere nella condizione prevista dall'art. 4, comma 1, lettera b); g) di assumere l'onere di comunicare al Comune dove ha presentato la richiesta ogni eventuale modificazione o cessazione delle condizioni di cui all'art. 2 del presente regolamento che legittimano al beneficio pena l'applicazione di sanzione dell'immediata cessazione del beneficio. 2. La richiesta di cui al comma 1 deve essere corredata dalla seguente documentazione: a) autocertificazione del possesso della condizione soggettiva di cui all'art. 2 e all'art. 4, comma 1, lettera a), con indicazione della riduzione del reddito subita, e comma 3; b) attestazione ISEE del nucleo familiare anagrafico ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera b); c) copia delle fatture o documenti utili per l'individuazione del soggetto erogatore del servizio interessato dalla sospensione di pagamento; d) l'attestazione resa dai soggetti deputati che il lavoratore richiedente del beneficio si trova nella condizione di cui all'art. 2, comma 1 del presente regolamento o l'autocertificazione dell'impossibilita' di acquisire detta attestazione, fatte salve le fattispecie in cui le suddette informazioni e documentazioni siano acquisibili d'ufficio da parte del Comune, che ha ricevuto la richiesta, deputato all'istruttoria del procedimento e all'adozione del provvedimento. 3. Il Comune che ha ricevuto la richiesta, verificata la completezza della dichiarazione di cui al comma 1 e della documentazione allegata di cui al comma 2, procede, esclusivamente con modalita' informatica, alla compilazione e alla formulazione del relativo provvedimento di concessione del beneficio di cui all'art. 6, comma 1 della legge regionale n. 4/2009, trasmettendolo, con la medesima modalita' alla Regione Umbria e ai soggetti gestori dei servizi, rilasciandone automaticamente ricevuta e relativa copia al beneficiario. 4. Il Comune, che ha ricevuto la richiesta, deputato all'istruttoria del procedimento e all'adozione del provvedimento, contabilizza con specifico piano finanziario, sulla base delle informazioni acquisite attraverso il sistema di comunicazione circolare con i soggetti pubblici e privati gestori dei servizi interessati dall'intervento, il budget di € 5.000,00, previsto per ciascun nucleo familiare anagrafico dall'art. 6 legge regionale n. 4/2009. Al raggiungimento di detto limite il Comune provvede a effettuare le comunicazioni al richiedente e ai soggetti, pubblici e privati, gestori dei servizi interessati dal provvedimento di accoglimento della richiesta di beneficio. Le comunicazioni di cui al precedente periodo avvengono secondo le medesime modalita' di cui al comma 3.